20 Aprile, 2024
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Assunzioni a zero contributi: dal commercio al turismo ecco i risparmi per le aziende

Lo sgravio contributivo che il Governo vuole introdurre per un semestre con il decreto agosto porta alle aziende un risparmio variabile in base all’attività: si va dai 592 euro al mese per un operaio del settore alimentare ai 461 euro al mese per un cameriere

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Nel decreto di agosto annunciato dal governo per questa settimana si profila l’introduzione di un esonero contributivo nei confronti dei datori di lavoro che realizzeranno assunzioni a tempo indeterminato fino al prossimo 31 dicembre: l’arco temporale agevolato dovrebbe essere pari ai sei mesi successivi all’assunzione. Lo stesso incentivo dovrebbe valere per le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine.

Premesso che non bastano questi stimoli per creare occupazione, in termini economici, l’iniziativa si potrebbe rivelare interessante, poiché comporterebbe un abbattimento del costo diretto sui mesi interessati, fino a oltre il 20% del normale costo del lavoro:

come si vede dagli esempi nel grafico (in cui viene riportato il costo mensile-azienda per un lavoratore e il relativo risparmio con la decontribuzione) si passa da un risparmio di 592 euro al mese per un operaio del settore alimentare ai 533 per un impiegato del commercio ai 461 euro al mese per un cameriere assunto nel turismo. In sostanza – a seconda del settore di attività – si arriva per un’azienda a risparmi anche di oltre a 3mila euro in un periodo di sei mesi.

Se, dunque, la misura è da accogliere con favore – soprattutto in questa fase difficile, in cui alle imprese servono aiuti per superare l’emergenza Covid – il suo successo effettivo dipenderà dal sistema di regole che ne accompagnerà la gestione pratica.

Serve un’attuazione semplice

Troppe volte in passato il sistema degli incentivi alle assunzioni ha dato alla luce bonus che si sono rivelati un flop, per via di meccanismi attuativi troppo complessi e farraginosi o di istruzioni poco chiare. Se, come pare trapelare dalla bozza del provvedimento, uno dei requisiti richiesti dovesse davvero essere il realizzo di un incremento occupazionale netto, rispetto al dato dei 12 mesi precedenti ciascuna mensilità agevolata, già ci si troverebbe di fronte a una condizione fortemente frenante.

Peraltro, occorrerà conoscere se il bonus potrà essere applicato in via automatica, come avvenne inizialmente per lo sgravio contributivo triennale introdotto nel 2015 a fronte della stipula di contratti a tempo indeterminato, oppure se sarà previsto un sistema a domanda: questa scelta potrebbe rivelarsi un ostacolo applicativo, perché implicherebbe un adempimento in più, mal digerito dalle aziende.

Sarà determinante, poi, la definizione delle altre condizioni che potranno far scattare l’agevolazione: anche per questo profilo, un impianto troppo stringente, con il rischio di dover restituire il bonus, ne scoraggerà l’utilizzo, sgonfiando la portata complessiva dell’operazione.

Non mancherà il requisito generale del rispetto degli obblighi contributivi, anche nell’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per la loro parte economica e normativa.

I vincoli generali

Quanto ai principi vigenti per la fruizione dei benefici, va ricordato che i datori di lavoro che godano di incentivi sulle assunzioni devono rispettare le disposizioni dell’articolo 31 del Dlgs 151/2015. Quindi, l’assunzione o la trasformazione:

non deve costituire l’attuazione di un obbligo derivante dalla legge o dal contratto collettivo;

deve rispettare il diritto di precedenza nella riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, che opera sia per i rapporti a tempo indeterminato, sia per quelli a termine.

Inoltre, l’azienda non deve avere in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale; e così via. Infine, si dovrà prestare attenzione agli eventuali meccanismi di revoca che potrebbero essere introdotti: è plausibile, infatti, che sia prevista l’ipotesi di restituzione dell’incentivo se l’azienda farà licenziamenti entro un determinato periodo successivo all’assunzione o alla trasformazione agevolata del contratto. Anche questo aspetto avrà il suo peso nell’esito dell’operazione.

(Il Sole24Ore)

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