Dai contratti pubblici ed edilizia alla green economy passando per la pubblica amministrazione. Prende corpo il dl Semplificazioni che, come emerge da una bozza che l’Adnkronos ha potuto visionare, consta di tre titoli: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilitΓ ; misure di semplificazione digitale e per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale.
AUTOCERTIFICAZIONI DIRETTAMENTE DA APP
La verifica dellβidentitΓ digitale con spid e carta di identitΓ elettronica sostituirΓ lβesibizione o la trasmissione di copia del documento di identitΓ in tutti i casi in cui Γ¨ richiesta, βcon evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documentiβ si legge nella bozza. Il governo prevede inoltre di snellire autocertificazioni, istanze e dichiarazioni βdirettamente da mobile tramite AppIOβ, la app dei servizi pubblici la cui versione beta Γ¨ stata lanciata in primavera. Previste semplificazioni anche per il rilascio della carta dβidentitΓ elettronica.
SMARTWORKING
C’Γ¨ poi βobbligo per le Pa di sviluppare i propri sistemi con modalitΓ idonee a consentire lβaccesso da remoto ai propri dipendenti e favorire cosΓ¬ il lavoro agile (smartworking)β.
CODICE CONDOTTA TECNOLOGICA
Prevista lβistituzione di un codice di condotta tecnologica, emanato dal capo del dipartimento della trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, che detterΓ βregole omogenee per tutte le Pa, per gli acquisti ict, per lo sviluppo dei sistemi e per la progettazione e realizzazione dei servizi digitali ai cittadini, con regole per la formazione tecnologica dei pubblici dipendenti ed esperti che affianchino i progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni (obblighi di progettare i sistemi e i servizi per renderli fruibili in digitale tramite spid e cie e su mobile tramite AppIO, oltre che per consentire diffusamente il lavoro agile)β.
NORME PER INCENTIVAZIONI INVESTIMENTI
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e a quelli sopra soglia e di rilevanza nazionale. Sono due dei principali interventi di semplificazione in materia di contratti pubblici. Nel dettaglio, per quanto riguarda quelli sotto soglia, viene introdotta una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalitΓ di affidamento dei contratti pubblici. In particolare, si prevede: lβaffidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; lβapplicabilitΓ della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
La disciplina vigente (art. 36 – piΓΉ volte modificato negli ultimi anni, dapprima dalla legge di bilancio 2019 e, quindi, dallo sblocca cantieri) prevede 5 procedure differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare: fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto; tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori; per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dellβarticolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori; per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta.
Per i contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale, la norma disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a specifiche opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure si applichino qualora lβatto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021.
In particolare, per i contratti sopra soglia, si prevede lβapplicabilitΓ , salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione prevista dal decreto legislativo 50 del 2016 per i settori ordinari, e per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure sempre previste dallo stesso provvedimento in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
Si prevede che con uno o piΓΉ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Γ¨ individuato lβelenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione Γ¨ necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dallβemergenza sanitaria globale del Covid-19 e per i quali vi Γ¨ una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attivitΓ determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi.
Per quanto concerne le procedure relative allβaggiudicazione di tali contratti ovvero relativi o collegati alle stesse opere, nonchΓ© per altri contratti che le stazioni appaltanti ritengano necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di Covid-19 e per i quali vi Γ¨ una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, Γ¨ applicabile la procedura negoziata di cui allβarticolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui allβarticolo 124, per i settori speciali.
Viene quindi individuata la disciplina applicabile dei contratti in questione prevedendo che le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dallβappartenenza allβUnione europea e dei principi previsti dal decreto legislativo 50 del 2016. Viste le deroghe apportate al sistema dei contratti pubblici, sono previste norme ad hoc in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti di gara.
NUOVA SABATINI
βEβ aumentato lβimporto di erogazione in unica soluzione delle agevolazioni nuova Sabatiniβ, Γ¨ scritto nella bozza che lβAdnkronos ha potuto visionare, ovvero lβagevolazione pubblica erogata dal ministero dello Sviluppo economico che mira a semplificare lβaccesso al credito delle imprese, finanziandone gli investimenti per acquisto o leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. βEβ poi previsto – si legge ancora – un decreto ministeriale di semplificazione per le misure della Sabatini Sudβ.
GREEN NEW DEAL
Nella bozza si legge inoltre che “Γ¨ previsto un meccanismo semplificato per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di Sace a favore di progetti del green new deal, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione Ue”.
GREEN ECONOMY
In arrivo anche “semplificazioni in materia di green economy”. “Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonchΓ© di spalma incentivi” si legge nella bozza.
DISSESTO IDROGEOLOGICO
Al capitolo sulle Misure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico Γ¨ scritto che “rispetto alla normativa vigente si semplifica e si velocizzano i tempi di assegnazione dei fondi ai commissari, prevedendo che i commissari possono procedere immediatamente all’avvio delle attivitΓ di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell’adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell’effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall’effettiva disponibilitΓ di cassa”.
PROCEDURA DI VIA
In arrivo la semplificazione e accelerazione della procedura di Via. E’ quanto emerge al capitolo sulle semplificazioni in materia ambientale. “Lβattuale normativa prevede tempi di durata della procedura Via molto lunghi (pre-screening 8 mesi circa, valutazione Via 20 mesi circa, fase di consultazione 15 mesi circa, provvedimento unico ambientale circa 28 mesi) che, nella realtΓ , diventano ancora piΓΉ lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa” e per “conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone”, tra l’altro, la “previsione dellβobbligo di presentazione sin dallβavvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilitΓ o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali)” si legge nella bozza.
FORESTEΒ
“Eβ introdotto un Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualitΓ delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione”.
OPERE PUBBLICHEΒ
Nasce il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Lβesigenza Γ¨ quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dellβopera. Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziare la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dellβopera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Γ¨ in ogni caso surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento nei confronti dei propri danti causa.
Inoltre, fino al 31 luglio 2021 si prevede lβobbligatorietΓ della costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di interesse nazionale. Il collegio, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine tecnico emergenti nel corso della realizzazione dellβopera) di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Le funzioni del collegio tendono ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board della contrattualistica internazionale e sono dirette a consentire allβamministrazione di potersi giovare costantemente e, quindi, durante tutte le fasi che interessano lβesecuzione dellβopera pubblica, dellβesperienza di soggetti con adeguata esperienza e conoscenza specifica dellβappalto.
ATTI TARDIVI E SILENZIO ASSENSO
Nuove, limitate, modifiche in vista per la legge 241 del 1990, che detta la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le misure in materia di semplificazioni procedimentali. Dopo i numerosi interventi di modifica negli ultimi anni, con il dl Semplificazioni arrivano ora interventi volti a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalitΓ giΓ insite nella legge, tenendo conto delle criticitΓ emerse in fase applicativa, nonchΓ© a ridurre i tempi dei procedimenti. In primo luogo, per quanto concerne i termini di conclusione dei procedimenti, lβesigenza Γ¨ quella di rendere effettivo il provvedimento ovvero lβatto di assenso comunque denominato, acquisito βper silentiumβ.
La nuova previsione normativa mira a risolvere il problema degli βatti tardiviβ e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che lβattesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. Viene pertanto chiarito che nei casi giΓ previsti dalla legge 241, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento dβufficio (ai sensi dellβarticolo 21-nonies) qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni: con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dellβatto di dissenso che sia adottato dopo la giΓ avvenuta formazione del silenzio assenso.
I tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi sono tra i problemi che affliggono maggiormente cittadini e imprese. Non solo i tempi sono eccessivamente lunghi, ma per gli utenti Γ¨ anche difficile conoscere sia i termini entro cui β in base alle previsioni normative β dovrebbero ottenere una risposta dalla PA, sia la durata effettiva di tali procedimenti. CiΓ² incide inevitabilmente sulla fiducia che si ripone nellβamministrazione. Pertanto, si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi.
Con un Dpcm saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneitΓ . Viene inoltre previsto lβaggiornamento dei Dpcm sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di rivalutare tali termini in riduzione.
Un altro intervento riguarda la comunicazione dei motivi ostativi allβaccoglimento dellβistanza del privato. La proposta di modifica sostituisce lβinterruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista (nellβart. 10-bis della l. n. 241 del 1990), con la sospensione degli stessi. La disposizione inoltre Γ¨ finalizzata a evitare che lβannullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito della predetta comunicazione dia luogo a plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni sempre diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo; in sostanza si vuole cercare di ricondurre a unβunica impugnazione giurisdizionale lβintera vicenda sostanziale evitando che la parte sia costretta a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego, perchΓ© non comunicate tutte nel medesimo atto.
Altra novitΓ Γ¨ l’introduzione di misure di semplificazione per favorire la partecipazione di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico. In particolare, si afferma il principio generale che le pubbliche amministrazioni agiscono mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni che nei rapporti con i privati. Al fine di contribuire alla effettivitΓ alla previsione, si introducono delle semplificazioni per consentire la visione degli atti in forma digitale, nonchΓ© lβesercizio in modalitΓ digitale degli altri diritti di accesso e partecipazione.
TECNOLOGIE INNOVATIVE
“Regime autorizzativo unico e semplificato, in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la sperimentazione di iniziative tecnologiche innovative”. Eβ quanto si legge – riguardo le Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione – nella bozza del dl Semplificazioni.
PEC FRA PA, IMPRESE E PROFESSIONISTI
E, ancora, “semplificazione e rafforzamento dellβutilizzo esclusivo della pec e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la P.a.”.
ABUSO D’UFFICIO
Modifiche in arrivo all’abuso dβufficio. Il dl Semplificazioni interviene sulla disciplina dettata dallβarticolo 323 del codice penale, attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dellβincaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalitΓ per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. CiΓ² al fine di definire in maniera piΓΉ compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio.
Il dl interviene anche sulla responsabilitΓ erariale chiarendo che il dolo va riferito allβevento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilitΓ dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilitΓ pubblica per lβazione di responsabilitΓ al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilitΓ in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilitΓ viene limitata al dolo.
E’ previsto poi il controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare la realizzazione delle spese di investimento. La norma introduce una nuova forma di controllo concomitante, diretto a rimediare le disfunzioni, le inerzie e le devianze attuative che sovente si riscontrano nei procedimenti aventi a oggetto lβerogazione di contributi o il trasferimento di risorse a soggetti pubblici o privati destinati al finanziamento di spese di investimento. Il controllo riguarda gestioni sia di amministrazioni statali, sia di enti territoriali. La norma prevede anche il potere delle sezioni di controllo di nominare, previo contraddittorio con le amministrazioni e gli altri soggetti interessati, un commissario ad acta per la rimozione dellβinerzia.
(AdnKronos)


