Dal 3 giugno l’Italia riapre le frontiere, via libera a spostamento tra regioni

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte il nuovo decreto-legge con il quadro normativo per disciplinare gli spostamenti delle persone fisiche e le modalitΓ  di svolgimento delle attivitΓ  economiche, produttive e sociali.

Per muoversi dentro la regione in cui si vive, a partire dal 18 maggio 2020, non sarΓ  piΓΉ necessaria l’autocertificazione. Gli sposatamenti saranno liberi – anche se permane il divieto di assembramento – e si potrΓ  far visita anche agli amici oltre che ai congiunti. Per la mobilitΓ  extraregionale bisognerΓ  aspettare invece il il 3 giugno, anche se resta la possibilitΓ  di spostarsi tra una regione e l’altra (con autocertificazione) per stato di necessitΓ , salute e lavoro. Sempre dal 3 giugno riaprono anche le frontiere. Saranno possibili l’uscita e l’entrata dai confini italiani.

Sul fronte delle riaperture delle attivitΓ  commerciali, sempre a partire dal 18 maggio puΓ² ripartire tutto: bar, ristoranati, parrucchieri, negozi al dettaglio, stabilimenti balneari, palestre, piscine. E si potrΓ  farlo non piΓΉ in base ai restrittivi (e criticati) parametri di sicurezza fissati dall’Inail ma in base a unΒ protocolloΒ meno β€œstringente” adottato, dopo una tesa trattativa, da tutti i governatori regionali (10 metri quadrati per ombrellone in spiaggia, distanza tra i clienti di bar e ristoranti ridotta a un metro,Β ad esempio) e approvato dall’esecutivo. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali comporta la sospensione dell’attivitΓ . Sono le novitΓ  contenute nel nuovo decreto legge approvato nella notte dal Consiglio dei ministri.

LibertΓ  di movimento (senza autocertificazione) in ogni regione

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno perΓ² adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale Β«relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologicaΒ».

Spostamenti tra regioni e frontiere riaperte dal 3 giugno

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, cosΓ¬ come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno c’è l’ok agli spostamenti tra una regione e l’altra. Potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, Β«in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitΓ  al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette areeΒ».

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, Β«che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalitΓ  al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionaliΒ». Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la CittΓ  del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Tutte le attivitΓ  commerciali possono riaprire dal 18 maggio

Riaprono dal 18 maggio tutte le attivitΓ  economiche, produttive e sociali (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, parrucchieri, estetisti, piscine , palestre, musei) che Β«devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionaliΒ». In assenza di quelli regionali Β«trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionaleΒ». Un principio che verrΓ  ribadito anche dalΒ nuovo DpcmΒ che sarΓ  varato probabilmente nella giornata di sabato 16 maggio e nel quale rientreanno anche le linee guida indicate dalle regioni. Le misure limitative delle attivitΓ  economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalitΓ , con provvedimenti statali o, Β«nelle more di tali provvedimenti, dalle RegioniΒ».

Monitoraggio sanitario regionale

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivitΓ  economiche, produttive e sociali, le regioni Β«monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionaleΒ». I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanitΓ  e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, Β«puΓ² introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello stataleΒ».

Spostamenti vietati per chi Γ¨ in quarantena

È confermato il divieto di mobilitΓ  dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autoritΓ  sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione Β«o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinataΒ». La quarantena precauzionale Γ¨ applicata con provvedimento dell’autoritΓ  sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19.

Sanzioni da 400 a 3mila euro

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina Β«la sospensione dell’attivitΓ  economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezzaΒ». Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (β€œInosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, Β«sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione Β«sia commessa nell’esercizio di un’attivitΓ  di impresaΒ», si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivitΓ  da 5 a 30 giorni.

Per approfondire:

(Il Sole24Ore)

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