Lo scrivono i giudici nelle motivazioni alla sentenza con cui hanno assolto Marco Cappato e Mina WelbyΒ imputati per i reati di istigazione e aiuto al suicidio per lβassistenza fornita a Davide Trentini, malato di sclerosi multipla cronica progressiva, a recarsi in Svizzera per porre fine alla sua vita
βIl diritto di rinunciare a vivere ancor prima di affrontare la brutale agonia che la sua gravissima malattia gli avrebbe impostoβ.
Eβ in nome di questo diritto che la Corte dβAppello di Genova ha ribadito lβassoluzione in primo grado di Mina Welby e Marco Cappato, imputati per i reati di istigazione e aiuto al suicidio per lβassistenza fornita a Davide Trentini, malato di sclerosi multipla cronica progressiva, a recarsi in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito.
L’evoluzione di una norma d’altri tempi
Lo si legge nelle motivazioni alla sentenza pronunciata il 28 aprile scorso in cui i giudici affrontano anche lββevoluzioneβdel concetto di fine vita: ββIl lapidario divieto di aiutare taluno a procurarsi la morte, contenuto nella norma coniata in un periodo storico risalente in cui lo scopo unico era tutelare aΒ ogni costo la vita intesa come bene sociale, va coniugato col diritto aΒ una vita dignitosa e col diritto al rifiuto di trattamenti terapeutici a fronte di una malattia che abbia esito certamente infausto, a conclusione di un percorso altrettanto certo di dolore acutissimo e senza fineβ.
βUna sentenza chiara, incontrovertibilmente incentrata sulla scelta di libertΓ del malatoβ, ha dichiarato Filomena Gallo, codifensore nel processo a Mina Welby e Marco Cappato sul caso Davide Trentini e Segretario dellβAssociazione Luca Coscioni.
βUna decisione che accoglie tutte le motivazioni della difesa di Marco Cappato e Mina Welby, che segna un importante passo in avanti sul tema. Nel testo leggiamo motivazioni che centrano il senso del rispetto della libertΓ personale inviolabile, del concetto di dignitΓ di Davide Trentini, della sua scelta. Tutti diritti costituzionalmente rilevanti che subiscono il vuoto di affermazione determinato dallo Stato che non Γ¨ intervenuto per rimuovere gli ostacoli al diritto allβautodeterminazione.β
Senza i farmaci non sarebbe sopravvissuto
Davide, scrivono i magistrati, βviveva una vita artificiale, fonte di insopportabile dolore fine a se stesso, perchΓ© la guarigione non sarebbe stata possibile, mentre la malattia sarebbe progredita sino a provocargli la morte in un giorno non definibile, ma certoβ ed era βsottoposto a trattamento terapeutico indispensabile per la sua sopravvivenzaβ, a prescindere dalla presenza o meno di macchinari, trattamenti di alimentazione artificiale e persino di evacuazione artificiale, la cui prova in giudizio Γ¨ stata contestata. Lβistruttoria dibattimentaleΒ di primo gradoΒ ha fatto emergere cheΒ Trentini assumeva farmaci di significato vitale, senza i quali non sarebbe sopravvissuto.
(Agi)


