19 Aprile, 2024
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Il Comitato autonomo Villaggio Montebello scrive al vice Prefetto di Roma

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Direttivo del Comitato autonomo Villaggio Montebello (Bracciano) ha scritto al Vice Prefetto di Roma avente per Oggetto: Abusivismi a Montebello (Bracciano) -Tesi illegittime del Sindaco

 

Dr.ssa Diega Carmela Lo Giudice, vice prefetto di Roma

e p. c.: Dr. Matteo Piantedosi, prefetto di Roma

Dr. Gianmarco Marcelli, ufficio legale Regione Lazio

Arch. Enzo Paniccia, commissario regionale ad acta

e ancora: dr. Armando Tondinelli, sindaco di Bracciano

                Segretaria comunale di Braccian

Capi-area Legale, Urbanistica, Patrimonio, Polizia Locale di Bracciano

                Tutti gli Assessori e i Consiglieri comunali di Bracciano

 

Bracciano, 25-1-2021

Oggetto. Abusivismi a Montebello (Bracciano) -Tesi illegittime del Sindaco

 

Gent.ma Dottoressa,

le scrive il Direttivo del Comitato autonomo Villaggio Montebello (Bracciano), in relazione alle demolizioni per manufatti abusivi nel nostro quartiere, decise dal Commissario ad acta, nominato dalla Regione, su input pressoché unanime delle forze politiche, per l’inerzia del Comune nella lotta anti-abusivismi. Il Comitato, come ella sa, non solo ha un legittimo interesse, ma in tale veste, riconosciuta dai vari Giudici, ha chiesto alla Regione il Commissario ed è parte nelle numerose cause al Consiglio di Stato .e al Tar-Lazio, ad adjuvandum del Comune (che però ondeggia). Avremmo perciò gradito essere ascoltati anche noi nella riunione istituzionale in remoto del 4 dicembre u.s., almeno come uditori. La ringraziamo p·eraltro per il suo recente cortese colloquio telefonico col nostro Presidente, le cui argomentazioni confermiamo integralmente, insieme alla nostra lettera del 4 gennaio scorso.

Ci permetta adesso, gentilissima Dottoressa, di riassumere la nostra linea, che non esitiamo a definire legalitaria, solo ed esclusivamente legalita ria, su di un territorio, il nostro, che, per l’inerzia del Comune, è tuttora un far-west, ove chiunque, anche adesso, si ritiene autorizzato ad appropriarsi dei beni comunali.

Premessa – Le aree su cui sorgono i vari manufatti abusivi (alcuni minori ed uno maggiore) son già comunali per sentenza costitutiva Tar-Lazio del marzo 2014, registrata all’Agenzia delle Entrate. E’ vero che pende un ricorso al CdS sulla proprietà  delle  aree, ma  l’Abusivista  rinunciò  alla sospensiva  e quindi nulla  è cambiato su quel versante. D’altra parte, indipendentemente da chi sia il proprietario, non cambia, per quelle aree, la destinazione urbanistica di verde pubblico. Il ricorso, infatti, riguarda la proprietà, non la destinazione urbanistica.

Ciò chiarito, il Comune, nel 2009, per i manufatti minori, effettuò un sopralluogo, valutando che essi eran privi di licenza e costruiti su  verde pubblico. Ne chiese perciò la demolizione L’Abusivista chiese la sanatoria, che gli fu negata; investì poi il Tar-Lazio per la sospensiva, che gli fu anch’essa negata; non appellò il diniego di sospensiva al CdS. Fin da allora, dunque, esistevano le condizioni ex lege per la demolizione dei vari abusivismi minori, a spese dell’Abusivista.

Per il manufatto più grande (il cosiddetto “ristorante”), non soltanto esso è costruito su verde pubblico, ma, secondo il sopralluogo 2015 del Comune, alcune sue parti sono super-difformi da una erronea licenza (mq 1.016 invece di 365). IlComune ordinò pertanto all’Abusivista, entro 90 giorni, la demolizione delle parti in surplus, col relativo ripristino dei luoghi. Dopo 90 giorni, col successivo sopralluogo, il Comune verificò che l’ordinanza di demolizione e ripristino non s’era eseguita; l’Abusivista ricorse al Tar, ma in udienza rinunciò alla sospensiva. Anche qui v’erano le condizioni ex lege per le demolizioni, fatte dal Comune, a spese dell’Abusivista. Oppure, con delibera di Consiglio, ad appropriarsi del manufatto, specificandone la destinazione per uso pubblico. Son trascorsi da allora rispettivamente 12 e 6 anni, ma il Comune è rimasto colpevolmente inerte. Da qui la nomina del Commissario regionale ad acta, il quale, studiate le carte ed effettuati alcuni sopralluoghi, ha rilevato che non c’erano più scuse e che le demolizioni andavan fatte, senza se e senza ma. E’ qui che inizia la resistenza dell’attuale Sindaco, a favore degli abusivismi, dai suoi stessi Uffici contestati, ed esplicitata (come già detto) nella riunione istituzionale in remoto, noi assenti, del 4 dicembre scorso.

Il Sindaco, contra legem, difende gli abusivismi -In primis il Sindaco, sostituendosi all’Abusivista nella sua difesa, col denaro pubblico impugna al Tar-Lazio la nomina del Commissario, e ne chiede la sospensiva, eccependo un ricorso dell’Abusivista al CdS. Ma la II sez. quater del Tar-Lazio, con ordinanza 5538 del 7-8-2020 respinge il petitum con parole sferzanti: “Anche a prescindere dall ‘ammissibilità dell ‘atto, il danno prospettato (sarebbe) evitabile dal Comune, provvedendo inproprio, per evitare il Commissario”. Un vero schiaffo.

Basta poi consultare un manuale di Amministrativo, per accertarsi che la tesi del Sindaco è contra legem. Ecco il più noto, che chiunque s’occupi di Urbanistica ha sul tavolo di lavoro: Marco Antonial, Confisca edilizia, cap. V, pgg. 232 e segg.

Per l’ordinanza di demolire  entro 90 giorni,  scrive Antonio!, “questo termine, se non sospeso, decorre inevitabilmente fino all’automatica confisca del bene”. La confisca “può trovare  un  ostacolo solo nell’eventuale  sospensione  del Giudice”.

In breve, se l’Abusivista non fa ricorso, o non chiede la sospensiva, o se la sospensiva gli è bocciata, o se contro la sospensiva non fa ricorso al CdS, la demolizione, o l’acquisizione al patrimonio si deve eseguire immediatamente. Per quel che riguarda i’eventuale “ristoro“, qualora il Tar o il CdS dessero poi ragione nel merito al Ricorrente, ” è principio consolidato che, se il Ricorrente non fa di tutto per evitare il danno, ciò diminuisce o addirittura elude il suo diritto al risarcimento”. Nel caso de quo, l’Abusivista non ha contestato al CdS i dinieghi di sospensiva del Tar, né ha contestato allo stesso CdS la destinazione delle aree a verde pubblico (s’è limitato alla nuda proprietà delle aree); e quindi nulla gli è dovuto per “ristoro”.

Sui doveri del Comune, d’altra parte, non lascia spazio ad interpretazioni estemporanee la sentenza 2565 del 10-5-2013 del CdS, sui procedimenti repressivi degli abusivismi: “è dovere delle Amministrazioni comunali portare a termine il procedimento, ex art. 2, comma 1, della legge 241/1999 e art. 21 quater della stessa norma”, secondo cui “i provvedimenti amministrativi efficaci sono da eseguirsi immediatamente” (e, come abbiamo vista, “l’efficacia” dei procedimenti de quibus è fuori discussione). ·Altrettanto dicasi per la pronuncia 345/1991 della Consulta. Idem la sentenza Tar-Sicilia, sez. II, 1020/2019, qui in allegato, su di un caso analogo.

Certi che la Prefettura si orienterà ex lege, rigettando le inammissibili tesi pro­ Abusivista del Sindaco di Bracciano, voglia gradire, gentilissima Dottoressa, i sensi della nostra più profonda stima e considerazione.

In allegato la sentenza del Tar Sicilia

Dott. Amedeo Lanucara, Presidente

Gen. Feliciano Mancini, vice-presidente

Amm. Luigi D’Elia, past president            .

Dr. Alberto Perra, past president

Sign. Enrico Ricciatti, segretario

Sign. Giorgio Pastori, tesoriere

Sign.ra Francesca Giansanti, componente Direttivo

Sign.ra Giancarla Bonalumi,  componente Direttivo

 

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