19 Aprile, 2024
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Ecobonus ristrutturazione, ecco i chiarimenti delle Entrate e il modulo per fare domanda

Dopo la firma, giovedì, del decreto interministeriale con le caratteristiche tecniche degli interventi di efficienza energetica ammissibili, è arrivata anche la circolare dell’Agenzia delle entrate con i chiarimenti interpretativi sul superbonus del 110% per interventi di efficientamento e adeguamento antisismico. Con tanto di modulo (vedi sotto) per chiedere la detrazione, a partire dal prossimo 15 ottobre. Nel frattempo con il decreto Agosto il governo ha modificato i quorum previsti per le assemblee condominiali: ora per autorizzare qualsiasi intervento agevolabile basterà l’ok della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo dei condomini.

Come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua. Ma, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

A chi spetta

In generale, il decreto Rilancio lo riserva alle persone fisiche, “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. Ma le Entrate chiariscono che si applica anche alle Comunità energetiche rinnovabili
costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, limitatamente alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle comunità stesse. Possono inoltre accedere al Superbonus anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili in affitto o concessi in comodato.

Le regole per le partite Iva – Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa, arti e professioni per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dai condomini, se partecipano alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. Se i lavori invece interessano singole unità immobiliari, il bonus è riconosciuto limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata”della vita dei contribuenti.

Per quali interventi

Il Superbonus spetta per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare indipendente che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti; antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Le spese accessorie

La detrazione si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione) e quelle relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio necessario all’esecuzione dei lavori.

Come fruire dello sconto o della cessione

La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Le istruzioni per cessionari e fornitori

In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. Può essere usato esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

(Il Fatto Quotidiano)

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