16 Aprile, 2024
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Lavoro, Cig: dal 18 giugno al via la procedura veloce. Ecco come fare

Prevista l’anticipazione da parte dell’Inps del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande da parte del datore di lavoro

di Enzo De Fusco e Giorgio Pogliotti

Dal 18 giugno per i pagamenti diretti di tutti gli strumenti di cassa integrazione scatta la procedura accelerata. Il decreto Rilancio prevede l’anticipazione da parte dell’Inps del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande da parte del datore di lavoro.

Si stringono i tempi anche per le domande, che secondo la nuova procedura, vanno presentate entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione della prestazione. Con il Dl 34, per la cassa in deroga i datori di lavoro avranno un unico interlocutore, l’Inps, e viene meno il doppio canale Regioni-Inps che ha determinato molti ritardi nei pagamenti della prima tranche di ammortizzatori.

Proroga della durata della Cig ed eccezioni

È prevista la proroga di 5 settimane dei trattamenti di Cig utilizzabile entro il 31 agosto, ma solo se si è usufruito di tutto il plafond delle 9 settimane già concesse. Poi, con una nuova procedura si possono chiedere ulteriori 4 settimane dal 1 settembre al 31 ottobre. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire dell’intero plafond di 9 settimane anche in continuità entro il 31 ottobre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente di 9 settimane.

Le nuove settimane di cassa integrazione

Per l’accesso alle ulteriori cinque settimane di Cig da utilizzare entro il 31 agosto sarà direttamente l’Inps ad autorizzare le domande. Ma le nuove domande potranno essere presentate dopo 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34, quindi dal 18 giugno . Passati i primi 30 giorni, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

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A seguito della trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo, oppure al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. Spetta poi all’azienda recuperare le somme sui lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione.

La norma prevede una possibilità di aziende che in regime di cassa in deroga non richiedano il pagamento diretto. In questo caso la domanda va trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Questa ipotesi è riferita soprattutto alle aziende multilocalizzate che possono anticipare la prestazione con il successivo conguaglio. Bisogna comunque attendere un decreto interministeriale, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Dl per stabilire le modalità di attuazione e la ripartizione del limite di spesa.

Cassa in deroga

Per la cassa in deroga le procedure si sdoppiano: si applicano quelle indicate nell’articolo 22 del Dl 18/2020 per chi ancora non ha richiesto totalmente le prime nove settimane da utilizzare dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e quelle nuove indicate nell’articolo 71 del Dl Rilancio per richiedere le nuove e ulteriori nove settimane nella formula cinque + quattro. Queste ultime regole dovrebbero applicarsi anche alle settimane di cassa in deroga riferite al primo gruppo di nove settimane, autorizzate dalle Regioni ma non ancora richieste all’Inps.

Cigo e Fis

Per la Cigo e l’assegno ordinario con anticipo da parte del datore di lavoro, la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non più entro la fine del quarto mese successivo. Per le sospensioni o le riduzioni che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato entro il 31 maggio 2020. In entrambi i casi la norma prevede anche una penalizzazione per il datore di lavoro poiché in caso di ritardo la cassa integrazione non potrà retroagire per più di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Per le ipotesi di Cigo e Fis con richiesta di pagamento diretto si applicano le nuove regole previste per la cassa in deroga e relative al pagamento diretto con l’acconto del 40%. Tuttavia, anche per Cigo e Fis le nuove regole scattano solo per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge Rilancio, ossia dal 18 giugno. In caso di presentazione delle domande con pagamento diretto prima del 18 giugno, dovrebbero applicarsi le vecchie regole.

(Il Sole24Ore)

 

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