Con una circolare ai prefetti il capo di gabinetto della ministra Luciana Lamorgese fissa le direttive per applicare il decreto varato dal premier Giuseppe Conte sabato 21 marzo su attivitร aperte e spostamenti. Nel Consiglio dei ministri appena cominciato sarร invece esaminato il decreto che per ยซevitare il contagio da coronavirusยป limita gli spostamenti dei cittadini e prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 per chi non rispetta i divieti. Per i negozi che non rispettano la chiusura รจ prevista ยซla chiusura provvisoria dellโattivitร o dellโesercizio per una durata non superiore a 5 giorniยป.
Le Regioni
Il decreto legge non cancella le norme sin qui adottate con i precedenti decreti di Conte, ma le sistema in un documento unico. Quindi i divieti in vigore restano validi. Unโaltra importante novitร riguarda le Regioni, che nelle settimane scorse sono andate in ordine sparso contribuendo ad aumentare il caos. A quanto si legge nella versione ancora provvisoria dellโarticolo 3, i presidenti possono โintrodurre o sospendere lโapplicazione di una o piรน misureโ firmando ordinanze valide per sette giorni, โin relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitarioโ. Anche i sindaci, a certe condizioni, hanno facoltร di introdurre o sospendere alcune misure, sempre sulla base dellโevoluzone dellโepidemia. .
Attivitร produttive
Scrive il Viminale: ยซIl provvedimento sospende tutte le attivitร produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle essenziali indicate nellโallegatoยป. Con riguardo alle attivitร commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal d.P.C.M. 11 marzo 2020 nonchรฉ dallโordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 . Inoltre, le attivitร produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalitร a distanza o lavoro agile. Le attivitร professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate allโart. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020ยป.
I servizi
Per le Pubbliche Amministrazioni ยซรจ confermata la validitร delle previsioni di cui allโart. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalitร ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Tra le attivitร produttive consentite rientrano: –i servizi di pubblica utilitร nonchรฉ i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dellโapertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalitร da remoto (art. 1, comma 1, lett. d); -le attivitร funzionali ad assicurare la continuitร delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonchรฉ dei servizi di pubblica utilitร ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d); -la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchรฉ di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f); -ogni attivitร comunque funzionale a fronteggiare lโemergenza (art. 1, comma 1, lett. f). -le attivitร degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio allโimpianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g). Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attivitร di cui allโart. 1, comma 1, lett. d) del d. P.C.M. in parola, lโoperatore economico รจ tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove รจ ubicata lโattivitร produttiva la continuitร delle filiere delle attivitร di cui allโallegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivitร consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attivitร di cui allโart. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dellโattivitร , fermo restando che tale comunicazione non รจ dovuta qualora si tratti di attivitร finalizzata ad assicurare lโerogazione di un servizio pubblico essenziale. In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, allโesito della quale potrร disporre la sospensione dellโattivitร laddove non ravvisi lโeffettiva ricorrenza delle condizioni medesimeยป.
Fonte: Il Corriere.it


