Referendum n.1 โ Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilitร e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilitร e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dellโarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?
Referendum n.2 – Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dellโultimo inciso dellโart. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: โo della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali รจ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali รจ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonchรฉ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui allโart. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.โ?
Referendum n.3 – Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
Volete voi che siano abrogati: lโโOrdinamento giudiziarioโ approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: โ, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistraturaโ; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per lโaumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: โLa Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se รจ idoneo a funzioni direttive, se รจ idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altreโ; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante ยซIstituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchรฉ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dellโart.1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150ยป, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: โnonchรฉ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversaโ; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante โNuova disciplina dellโaccesso in magistratura, nonchรฉ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dellโart.1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150โ , nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dallโart.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dallโart.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: โriferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirentiโ; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: โe passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversaโ; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: โil passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,โ; art.13, comma 3: โ3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non รจ consentito allโinterno dello stesso distretto, nรฉ allโinterno di altri distretti della stessa regione, nรฉ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dellโart.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio allโatto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puรฒ essere richiesto dallโinteressato, per non piรน di quattro volte nellโarco dellโintera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed รจ disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneitร allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneitร il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dellโufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dellโordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneitร . Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimitร alle funzioni requirenti di legittimitร , e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonchรฉ sostituendo al presidente della corte dโappello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.โ; art.13, comma 4: โ4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, allโinterno dello stesso distretto, allโinterno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte dโappello determinato ai sensi dellโart.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio allโatto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puรฒ essere destinato, neppure in qualitร di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puรฒ essere destinato, neppure in qualitร di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puรฒ realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puรฒ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.โ; art.13, comma 5: โ5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, lโanzianitร di servizio รจ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalitร periodiche.โ; art.13, comma 6: โ6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimitร di cui allโart.10, commi 15 e 16, nonchรฉ, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimitร di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.โ; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalitร del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: โIl trasferimento dโufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puรฒ essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dallโart.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.โ?
Referendum n.4 – Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante ยซIstituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dellโart. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150ยป, risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole โesclusivamenteโ e โrelative allโesercizio delle competenze di cui allโart.7, comma 1, lettera a)โ; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: โesclusivamenteโ e โrelative allโesercizio delle competenze di cui allโart.15, comma 1, lettere a), d) ed e)โ?
Referendum n.5 – Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole โunitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare piรน di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dellโart. 23, nรฉ possono candidarsi a loro voltaโ?โ
(fonte: Ministero dell’Interno)


