25 Aprile, 2024
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Omofobia, passano alla Camera i primi cinque articoli del ddl Zan.

 Cirinnà: “Non si è mai liberi di odiare”

 

Il ddl Zan, che consta di 10 articoli, contiene misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla disabilità

Sono stati approvati dalla Camera i primi cinque articoli (dei dieci) del ddl Zan che contiene misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla disabilità.

Approvata la prima parte della legge, domani pomeriggio – dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul dpcm – riprenderà in Aula l’esame degli emendamenti sulle cosiddette “azioni positive”, ovvero tutte le iniziative sia per la protezione delle vittime di violenze sia per la sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni sulla non discriminazione.

La votazione finale della legge è prevista per martedì prossimo, dopodiché il testo passerà al vaglio del Senato.

Approvato anche l’emendamento della maggioranza che riformula la cosiddetta “clausola salva idee”, secondo cui “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.


Zan: “La legge sarà tra le più moderne d’Europa”

“L’Italia – spiega a Repubblica Alessandro Zan – era al 35esimo posto in Europa per accettazione sociale lgtb, con questa norma che comprende anche il contrasto all’abilismo sarà tra le più avanzate d’Europa. Si tratta di un ampio strumento contro le discriminazioni e le violenze”.

“La cosiddetta ‘clausola salva idee’ – sottolinea il relatore del ddl – ricalca la giurisprudenza che si è formata sulla legge Mancino secondo cui la libera espressione non deve mai sconfinare nell’istigazione all’odio e alla violenza. L’opposizione voleva far passare una norma scriminante che creava una disparità di trattamento per condotte omotransfobiche che rischiava di compromettere la stessa legge Mancino”.

L’Aula aveva in precedenza approvato l’emendamento che estende la legge contro omotransfobia e misoginia anche ai reati commessi per la disabilità della vittima.

Cirinnà: “Non si é mai liberi di odiare”

“L’approvazione dei primi cinque articoli della proposta di legge Zan – commenta la senatrice Monica Cirinnà – é una bella notizia. Non solo perché la maggioranza ha dato un segnale forte di impegno e compattezza, ma anche per i miglioramenti che sono stati apportati al testo. Penso anzitutto all’introduzione della disabilitá tra le condizioni personali protette dalla legge Mancino: un messaggio importante e concreto di inclusione e tutela, la migliore risposta a chi dice che questa legge é una legge ideologica. E penso anche all’approvazione dell’articolo 3, in materia di tutela della libertà di opinione”.

“Abbiamo superato l’ostacolo su cui si era bloccata – dichiara Cirinnà – nella scorsa legislatura, la proposta Scalfarotto, approvando una norma ragionevole ed equilibrata. A chi dice che questa legge é liberticida, é stato ribadito quel che é giá chiaro nella giurisprudenza: si é liberi di esprimere il proprio pensiero, ma non si é mai liberi di odiare. Spero adesso che la Camera approvi in tempo brevissimo il resto della legge, e mi impegno sin d’ora a garantire un passaggio rapido al Senato. Stiamo lavorando per un’Italia più libera, più giusta, più civile”.


La scheda I cinque articoli approvati del ddl Zan

Sono oltre 30 anni che l’Italia attende una legge contro l’omofobia. Il ddl Zan è stato approvato il 29 luglio 2020 in commissione Giustizia alla Camera. Il 3 agosto è iniziata la discussione generale in Aula poi interrotta dalla pausa estiva.

L’articolo 1 del testo sull’omofobia, approvato dall’Aula, modifica l’articolo 604 bis del codice penale, aggiungendo tra i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, punibili con la detenzione, anche gli atti di violenza o incitamento alla violenza e alla discriminazione “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identita’ di genere o sulla disabilita’”.

L’articolo 2 del provvedimento, sempre approvato dalla Camera, modifica invece l’articolo 604 ter del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti, aggiungendo anche l’identita’ di genere e la disabilita’ tra i reati la cui pena e’ aumentata fino alla meta’.

Nella seduta di ieri, invece, era stato approvato un emendamento della maggioranza che ha aggiunto un articolo al testo: “(Definizioni) – 1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;

b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;

c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;

d) per identita’ di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di se’ in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

L’articolo 3 L’articolo è stato riformulato, rispetto alla versione originaria, con un accordo di maggioranza a cui si sono dette contrarie le opposizioni: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

In pratica, la riformulazione ribadisce esplicitamente che la punibilità scatta quando vi sia ‘il concreto pericolo’ degli atti discriminatori o violenti'”.

L’articolo 4 Interviene sulla cosiddetta Legge Mancino.

L’articolo 5 Modifica l’articolo 90-quater del codice di procedura penale sulla condizione di particolare vulnerabilita’ della persona offesa.

(La Repubblica)

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