Una norma per il โtutti dentroโ, scritta per sanare una situazioneย dโemergenza. Il governo ha approvato il decreto legge diย Alfonso Bonafedeย che punta a far tornare in carcere iย 376 mafiosiย scarcerati nelle ultime settimane.
Sono tutti detenuti al 41 bis e nei regimi di Alta sicurezza che hanno ottenuto i domiciliari grazieย allโemergenza sanitaria. La bozza del dl preparata nei giorni scorsi in via Arenula รจ finita sul tavolo del consiglio dei ministri poco dopo le 22 di sabato sera. Ed รจ arrivata lโapprovazione. Una norma di quattro pagine e sette articoli che in pratica impone aiย giudici di Sorveglianzaย diย rivalutare in 15 giorniย se sussistono ancora i motivi legatiย allโemergenza sanitaria. ร sulla base del rischio contagio se i giudici hanno consentito gli arresti casalinghi a mafiosi, presunti boss, killer e spacciatori di droga. Ma non solo. Il decreto prevede anche nuove regole sui colloqui in carcere per prevenire il contagio del Covid-19. โPromuoviamo โ ha detto il ministro โ una sinergia, un gioco di squadra, perchรฉ saranno chiamati in causa lโautoritร sanitariaย e ilย dipartimento amministrazione penitenziaria, affinchรฉ diano ai giudici un quadro sulla disponibilitร di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato, o chi si trova in custodia cautelare, puรฒ riprendere la detenzioneโ.
Fonti di via Arenula confermano che il contenuto del dl รจ stato comunicato in via preliminare alย Quirinale. Da piรน parti erano stati avanzati dubbi di costituzionalitร ,ย dopo lโannuncio del guardasigilli di tre giorni fa. Per questo motivo il presidente della Repubblica, non solo garante dellaย Costituzioneย ma esperto costituzionalista a livello accademico, รจ stato informato preliminarmente.
Entro 15 giorni rivisti i motivi dellโok ai domiciliari โย Il dl modifica le norme relative alla concessione dei domiciliari e il differimento pena per i condannati per terrorismo, mafia e per tutti i reati che mirano ad agevolare le associazioni mafiose e per quelli che si trovano al 41 bis. Nel dettaglio gli articoli fondamentali sono tre. Il numero 2 prevede che il โmagistrato di sorveglianzaย o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere delย Procuratore distrettuale antimafiaย del luogo in cui รจ stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati giร sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis,ย valuta la permanenza dei motivi legati allโemergenza sanitariaย entro il termine diย quindici giorniย dallโadozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione รจ effettuataย immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dellโamministrazione penitenziaria comunica la disponibilitร di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dellโinternato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della penaโ. Tradotto vuol dire che il magistrato dovrร prima acquisire il parere del procuratore del luogo in cui รจ stato commesso il reato e delย Procuratore nazionale antimafia. E poi valutare se ci sono ancora i presupposti per la detenzione domiciliare, cioรจ se sono cambiati i motivi legati allโemergenza sanitaria. La valutazione sarร fatta โimmediatamenteโ, ancheย prima dei 15 giorniย , nel caso in cui il Dap comunichi la disponibilitร diย strutture penitenziarieย o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto. E questa valutazione andrร rivista ogni trenta giorni. Come fa il magistrato a sapere se sono mutate le condizioni dellโemergenza sanitaria? โSente โ si legge nel decreto โ lโautoritร sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria localeโ. Il provvedimento con cui lโautoritร giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena sarร immediatamente esecutivoโ
Custodia cautelare, saranno i pm a chiedere il ripristino โย Per gli imputati in custodia cautelare, invece, il decreto impone al pubblico ministero di chiedere โal giudice ilย ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelariโ quando โacquisisce elementi in ordine alย sopravvenuto mutamento delle condizioniย che hanno giustificato laย sostituzione della misura cautelareย o alla disponibilitร di strutture penitenziare o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dellโimputatoโ. Insomma: nei prossimi giorni le procure ricorreranno ai tribunali di Sorveglianza per chiedere di rivedere la concessione dei domiciliari per molti imputati scarcerati nelle scorse settimane. Queste disposizioni non valgono solo per i detenuti scarcerati durante lโemergenzaย coronavirus, ma anche per gli altri. โPer i provvedimenti di cui al periodo precedente โ disciplina il decreto โ giร emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di quindici giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decretoโ.
Nelle carceri colloqui anche in presenza โย Un altro articolo riguarda i colloqui dei detenuti coi familiari. โAl fine di consentire il rispetto delleย condizioni igienico-sanitarieย idonee a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 โ si legge sempre nel decreto โ negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati possono essereย svolti a distanza, mediante, ove possibile,ย apparecchiatureย e collegamenti di cui dispone lโamministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonicaโ. Ma i colloqui potranno essere svolti ancheย in presenza. โIl direttore dellโistituto penitenziario e dellโistituto penale per minorenni โ continua sempre il decreto โ sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dellโamministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonchรฉ lโautoritร sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere conย modalitร in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra personaโ.
Il ministro: โProvvedimento straordinario che mette ordineโย โ Alfonso Bonafede ha salutato lโapprovazione del decreto ribadendo il suo impegno contro le mafie: โCon questi due decreti ribadiamo con fermezza quanto lo Stato sia impegnato nella lotta alla mafiaโ. E aggiunge: โNessuno puรฒ pensare diย approfittareย dellโemergenza sanitaria determinata dal Coronavirus per uscire dal carcere. Eโ unย insulto alle vittime,ย ai loro familiari e a tutti i cittadini, che in questo momento stanno anche vivendo le tante difficoltร della pandemiaโ. E definisce questa norma uno strumento per mettere ordine: โI magistrati applicano le leggi e come sempre io rispetto la loro autonomia e indipendenza. Da stasera cโรจ una nuova norma cheย mette ordine alla situazione.ย In un momento cosรฌ straordinario si stava andando avanti con vecchi strumenti. Ma in momenti straordinari, servono provvedimenti straordinari. La settimana scorsa abbiamo approvato un decreto che rende obbligatoria la richiesta del parere della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo, prima di assegnare la detenzione domiciliare, e, stando ai dati di questa prima settimana, sta giร dando i suoi frutti: abbiamo fermato lโemorragia. Oggi chiudiamo il cerchioโ.
(Il Fatto Quotidiano)


