22 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicitร  e le nostre attivitร : 339.7904098 redazione@lagone.it

Coronavirus, multe e sanzioni da 500 a 4 mila euro

Con una circolare ai prefetti il capo di gabinetto della ministra Luciana Lamorgese fissa le direttive per applicare il decreto varato dal premier Giuseppe Conte sabato 21 marzo su attivitร  aperte e spostamenti. Nel Consiglio dei ministri appena cominciato sarร  invece esaminato il decreto che per ยซevitare il contagio da coronavirusยป limita gli spostamenti dei cittadini e prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 per chi non rispetta i divieti. Per i negozi che non rispettano la chiusura รจ prevista ยซla chiusura provvisoria dellโ€™attivitร  o dellโ€™esercizio per una durata non superiore a 5 giorniยป.

Le Regioni

Il decreto legge non cancella le norme sin qui adottate con i precedenti decreti di Conte, ma le sistema in un documento unico. Quindi i divieti in vigore restano validi. Unโ€™altra importante novitร  riguarda le Regioni, che nelle settimane scorse sono andate in ordine sparso contribuendo ad aumentare il caos. A quanto si legge nella versione ancora provvisoria dellโ€™articolo 3, i presidenti possono โ€œintrodurre o sospendere lโ€™applicazione di una o piรน misureโ€ firmando ordinanze valide per sette giorni, โ€œin relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitarioโ€. Anche i sindaci, a certe condizioni, hanno facoltร  di introdurre o sospendere alcune misure, sempre sulla base dellโ€™evoluzone dellโ€™epidemia. .

Attivitร  produttive

Scrive il Viminale: ยซIl provvedimento sospende tutte le attivitร  produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle essenziali indicate nellโ€™allegatoยป. Con riguardo alle attivitร  commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal d.P.C.M. 11 marzo 2020 nonchรฉ dallโ€™ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 . Inoltre, le attivitร  produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalitร  a distanza o lavoro agile. Le attivitร  professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate allโ€™art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020ยป.

I servizi

Per le Pubbliche Amministrazioni ยซรจ confermata la validitร  delle previsioni di cui allโ€™art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalitร  ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Tra le attivitร  produttive consentite rientrano: –i servizi di pubblica utilitร  nonchรฉ i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dellโ€™apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalitร  da remoto (art. 1, comma 1, lett. d); -le attivitร  funzionali ad assicurare la continuitร  delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonchรฉ dei servizi di pubblica utilitร  ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d); -la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchรฉ di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f); -ogni attivitร  comunque funzionale a fronteggiare lโ€™emergenza (art. 1, comma 1, lett. f). -le attivitร  degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio allโ€™impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g). Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attivitร  di cui allโ€™art. 1, comma 1, lett. d) del d. P.C.M. in parola, lโ€™operatore economico รจ tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove รจ ubicata lโ€™attivitร  produttiva la continuitร  delle filiere delle attivitร  di cui allโ€™allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivitร  consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attivitร  di cui allโ€™art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dellโ€™attivitร , fermo restando che tale comunicazione non รจ dovuta qualora si tratti di attivitร  finalizzata ad assicurare lโ€™erogazione di un servizio pubblico essenziale. In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, allโ€™esito della quale potrร  disporre la sospensione dellโ€™attivitร  laddove non ravvisi lโ€™effettiva ricorrenza delle condizioni medesimeยป.

Fonte: Il Corriere.it

Ultimi articoli