28 Marzo, 2024
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Coronavirus, multe e sanzioni da 500 a 4 mila euro

Con una circolare ai prefetti il capo di gabinetto della ministra Luciana Lamorgese fissa le direttive per applicare il decreto varato dal premier Giuseppe Conte sabato 21 marzo su attività aperte e spostamenti. Nel Consiglio dei ministri appena cominciato sarà invece esaminato il decreto che per «evitare il contagio da coronavirus» limita gli spostamenti dei cittadini e prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 per chi non rispetta i divieti. Per i negozi che non rispettano la chiusura è prevista «la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni».

Le Regioni

Il decreto legge non cancella le norme sin qui adottate con i precedenti decreti di Conte, ma le sistema in un documento unico. Quindi i divieti in vigore restano validi. Un’altra importante novità riguarda le Regioni, che nelle settimane scorse sono andate in ordine sparso contribuendo ad aumentare il caos. A quanto si legge nella versione ancora provvisoria dell’articolo 3, i presidenti possono “introdurre o sospendere l’applicazione di una o più misure” firmando ordinanze valide per sette giorni, “in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario”. Anche i sindaci, a certe condizioni, hanno facoltà di introdurre o sospendere alcune misure, sempre sulla base dell’evoluzone dell’epidemia. .

Attività produttive

Scrive il Viminale: «Il provvedimento sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle essenziali indicate nell’allegato». Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal d.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 . Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile. Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020».

I servizi

Per le Pubbliche Amministrazioni «è confermata la validità delle previsioni di cui all’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Tra le attività produttive consentite rientrano: –i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. d); -le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d); -la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f); -ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art. 1, comma 1, lett. f). -le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g). Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del d. P.C.M. in parola, l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime».

Fonte: Il Corriere.it

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