L’IMU dovuta dal cittadino nei casi previsti (seconde case, prime case di lusso, etc.) non ha subito, a causa del Covid, nessuna proroga nΓ© deroga, come invece Γ¨ avvenuto per determinate attivitΓ commerciali e imprese.
Una deroga Γ¨ invece stata concessa ai comuni, con una legge entrata in vigore da pochi giorni (il 4 dicembre, vedi nota 1) che ha prorogato al 31 gennaio 2021 la data entro la quale i comuni devono pubblicare sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm) le delibere con le aliquote IMU per il 2020 da utilizzare per il calcolo della rata di saldo, a conguaglio del dovuto per l’intero anno.
Nonostante questa proroga perΓ² la legge precisa che la scadenza per il pagamento del saldo 2020 rimane fissata al 16 dicembre 2020, puntualizzando anche che l’eventuale differenza positiva che dovesse scaturire dall’applicazione delle aliquote pubblicate successivamente (entro appunto gennaio 2021) potrΓ essere pagata senza sanzioni nΓ© interessi entro il 28 febbraio 2021. Se la differenza Γ¨ negativa scatterΓ un rimborso.
Ne deriva, ma la legge lo dice esplicitamente, che il pagamento di dicembre va effettuato con le aliquote dell’ultima delibera pubblicata sul sito, che potrebbe essere quella del 2020 o quella dell’anno scorso con le aliquote giΓ utilizzate per l’acconto di giugno.
Considerando che la scadenza spostata cadeva al 16 novembre, ci auguriamo – e cosΓ¬ effettivamente risulterebbe – che la maggior parte dei comuni abbia giΓ provveduto a pubblicare le aliquote 2020, e che l’eventuale βsecondo conguaglioβ di febbraio riguardi pochi casi. Tuttavia sorge veramente spontanea – e ingenua – una domanda: non era piΓΉ semplice spostare direttamente la scadenza del saldo al 28 febbraio 2021? Certo lo sarebbe stato per il contribuente. Ma non per i comuni che evidentemente, a fronte di propri ritardi, non devono subire eccessivi danni.


