Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto istitutivo. Al premier affidateΒ in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilitΓ Β generale. Gli spetterΓ Β nominare, e poter revocare, il direttore e il vice direttore
Con il via libera del Consiglio dei ministri nasce l’Agenzia per la Cybersecurity. “Γ istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, lβAgenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)”
“LβAgenzia ha personalitΓ giuridica di diritto pubblico ed Γ¨ dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. I regolamenti previsti dal presente decreto possono recare disposizioni anche in deroga alle norme vigenti, in relazione allβassolvimento delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite allβAgenzia stessa e tenuto conto delle attivitΓ svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica“, si sottolinea nel decreto legge.
Al presidente del Consiglio dei ministri – si legge ancora – sono attribuite in via esclusiva “lβalta direzione e la responsabilitΓ generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico”,Β lβadozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dellβAgenzia per la cybersicurezza nazionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per lβorganizzazione e il funzionamento dellβAgenzia per la cybersicurezza nazionale e informa preventivamente il presidente del Copasir circa le nomine. Inoltre Γ¨ costantemente informato dallβAutoritΓ delegata sulle modalitΓ di esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e, fermo restando il potere di direttiva, puΓ² in qualsiasi momento avocare lβesercizio di tutte o di alcune di esse.
All’articolo 4 si legge che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Γ¨ istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CICSCIC), con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
Cosa farΓ il Comitato interministeriale per la cybersicurezza
Il Comitato propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale; esercita lβalta sorveglianza sullβattuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; promuove lβadozione delle iniziative necessarie per favorire lβefficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonchΓ© per la condivisione delle informazioni e per lβadozione di migliori pratiche e di misure rivolte allβobiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dellβAgenzia per la cybersicurezza nazionale
Da chi Γ¨ composto
Il Comitato Γ¨ presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed “Γ¨ composto dallβAutoritΓ delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dellβinterno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dellβeconomia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dellβuniversitΓ e della ricerca e dal Ministro delegato per lβinnovazione tecnologica e la transizione digitale”. Il direttore generale dellβAgenzia svolge le funzioni di segretario del Comitato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri puΓ² chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, il direttore generale del Dis, il direttore dellβAise, il direttore dellβAisi, nonchΓ© altre autoritΓ civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare”.
Le altre caratteristiche dell’Agenzia
“Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dellβAgenzia Γ¨ il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dellβAutoritΓ delegata, ove istituita, ed Γ¨ gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dellβAgenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dellβAgenzia“, si legge ancora.
Questa nuova realtΓ puΓ² richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Il Copasir puΓ² chiedere lβaudizione del direttore generale dellβAgenzia su questioni di propria competenza.
Lβorganizzazione e il funzionamentoΒ sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, lβarticolazione fino ad un numero massimo di sette uffici di livello dirigenziale generale, nonchΓ© in fino ad un numero massimo di 30 trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nellβambito delle risorse disponibili.
Presso lβAgenzia – si legge ancora – Γ¨ costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per lβattivazione delle procedure di allertamento. Con legge di bilancio Γ¨ determinato lo stanziamento annuale da assegnare allβAgenzia.
(AGI)


