Campagnano di Roma, con un blitz alle porte della Capitale il Servizio Guardiaparco del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano ha sorpreso due bracconieri residenti a Formello (Roma) intenti a praticare attivitร venatoria illecita nella Valle del Baccano, zona compresa nellโarea naturale protetta lacustre e tutelata con legge regionale dal 1999. Due pattuglie di Guardiaparco hanno fermato R.F. di 65 anni e V.R. di 57 anni in atteggiamento di caccia da frodo con fucile carico, esplosi numerosi colpi verso uccelli migratori, condotta minacciosa anche per la sopravvivenza di specie protette. Sequestrate cartucce da sparo e due armi entrambe calibro 20, un fucile semiautomatico e un altro sovrapposto, i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e ora dovranno rispondere del reato previsto dal codice penale per attivitร venatoria illecita esercitata da cacciatore in possesso di licenza da porto di fucile ad uso caccia. I due rischiano anche la revoca del porto dโarmi. โMi congratulo col personale Guardiaparco per lโoperazione svolta โ commenta Vittorio Lorenzetti, presidente dellโente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano โ elogiando i nostri agenti per lโoperato, mi preme sottolineare come i sequestri e le denunce siano ancora una volta una chiara dimostrazione di come il rispetto dellโambiente e delle normative sia sempre al centro dellโimpegno quotidiano del personale del Parcoโ. La legge quadro sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio risale infatti al 1992.
Ribadendo come la caccia รจ vietata nellโarea naturale protetta, negli uffici dellโente Parco e sul sito Web istituzionale (area download-cartografia) รจ poi disponibile la cartografia ufficiale con il perimetro tutelato, allโinterno del quale sono in vigore le norme di salvaguardia ambientale. Inoltre, ai cacciatori si ricorda che tutto il territorio protetto รจ debitamente tabellato con apposita segnaletica verticale installata proprio per delimitarne visivamente i confini e che, anche lรฌ dove per deturpamento e/o azione vandalica i segnali risultassero non visibili e/o rimossi, esiste consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione sul divieto di caccia in aree protette, anche regionali, pur se prive di necessaria tabellazione. โNelle aree protette vige il divieto di caccia indipendentemente dalla esistenza della delimitazione delle aree medesime mediante tabellazione poichรฉ la conoscibilitร della perimetrazione รจ assicurata dalla pubblicazione dei provvedimenti che istituiscono e delimitano le aree protetteโ. (Sez. III, sentenza 19987 del 27 maggio 2005) โUn’area protetta non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, non รจ invocabile la buona fede in ordine all’esercizio della caccia all’interno della stessa regolarmente istituitaโ. (Sez. III, sentenza n. 8839 del 27 febbraio 2009) โLa mancata posa in essere dalla tabellazione indicante i confini della Riserva Naturale non esclude il dovere giuridico di esaminare le cartografie al fine di conoscere in concreto i confini medesimi della Riservaโ. (Sez. III, sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1063).



