1 Maggio, 2024
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Il vademecum del Vaticano contro gli abusi dei chierici

Una sorta di “manuale di istruzione” per rendere più chiaro il percorso da intraprendere. Lo ha pubblicato la Congregazione per la Dottrina della Fede

Una sorta di “manuale di istruzione”, un documento per rendere più chiaro il percorso da intraprendere nei casi di pedofilia all’interno della Chiesa, dalla prima notizia di un possibile delitto (notitia de delicto, talora chiamata notitia criminis) alla conclusione definitiva della causa (res iudicata). È il “Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici” predisposto oggi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Il documento che non è un testo normativo è destinato in primo luogo agli Ordinari e agli operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica. Fu Papa Francesco a chiederlo, durante lo storico incontro dei presidenti della Conferenza episcopali del mondo sulla tutela dei minori nella Chiesa, nel febbraio del 2019.

L’introduzione

“Il desiderio – si legge nell’introduzione al testo – è che questo strumento possa aiutare le Diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche a meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un delictum gravius che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita“. Non si esclude che la versione di oggi, chiamata “1.0” preveda futuri aggiornamenti.

Nessuna indicazione nuova rispetto a quelle già esistenti ma, scorrendo il Vademecum, composto da 9 capitoli (164 punti), si hanno risposte puntuali e precise alle domande più ricorrenti, alle cosiddette FAQ sull’argomento: da che cosa configura un delitto al come avviene un’indagine previa, a cosa fare quando si riceve un’informazione su un possibile delitto, a quali sono le procedure penali possibili, al cosa fare nel caso di un ricorso contro un decreto penale.

Continui i rimandi ai Codici vigenti, al Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela di Giovanni Paolo II del 2001 e aggiornato da Benedetto XVI nel 2010, e al più recente Motu proprio Vos estis lux mundi, varato nel 2019 da Papa Francesco. In alcuni casi, inoltre, si specificano le differenze tra il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa Latina.

Le varie facce della pedofilia

Fondamentale la tutela della persona. Nel vademecum si richiede che “la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignità e rispetto”. Bisogna offrire loro “accoglienza, ascolto e accompagnamento”. “Altrettanto può essere fatto nei confronti dell’accusato”, in quanto è importante tutelare “la buona fama delle persone coinvolte”, anche se, in caso di “pericolo del bene comune”, si sottolinea che “la diffusione di notizie circa l’esistenza di un’accusa non costituisce necessariamente una violazione della buona fama”.

Ovviamente il reato di pedofilia si articola in numerose fattispecie. Non solo quindi il rapporto sessuale ma anche conversazioni sui social o produzioni di materiale pornografico. “La tipologia del delitto – si legge all’articolo 2 – è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione”.

Inoltre la notitia de delicto, chiamata anche notitia criminis, ovvero “qualunque informazione su un possibile delitto” può arrivare non necessariamente attraverso una denuncia formale ma anche attraverso i social media. Tutte le denunce, anche quelle anonime, verranno prese in considerazione perche’ “l’anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notitia”.

“Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi”. E ancora: nel Vademecum sebbene si rimarchi che il segreto confessionale sia inviolabile, viene suggerito che il confessore convinca il penitente a denunciare per altre vie quanto commesso. 

L’accusato inoltre “ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi”. Infine, tra le altre raccomandazioni, quella di evitare – come invece è successo in passato – di trasferire il chierico coinvolto in un’altra diocesi, “ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso“.

(Agi)

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