28 Marzo, 2024
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Riceviamo e pubblichiamo – Daniele Natili: “L’Agraria di Tolfa, deve costituirsi come associazione di diritto privato in conformità della legge 168/17”

In merito all’articolo “Sfiduciato il nuovo C.d.A.” del quotidiano Civonline del 14 luglio scorso,
relativo alla Università Agraria di Tolfa, intervengo con una nota di puro carattere tecnico,
speranzoso che ciò possa essere un contributo alla vita della Pregiatissima Associazione agraria
di cui trattasi, e senza minimamente entrare nel merito delle ragioni amministrative
esposte nel suddetto articolo.

La mia nota riguarda l’affermazione, ivi riportata, secondo cui
«Con l’entrata in vigore della legge 168/2017
l’Agraria di Tolfa si trova in una situazione nuova rispetto al passato,
soprattutto in relazione alla nuova forma di riconoscimento che la colloca
come personalità giuridica di Diritto Privato pertanto “deve costituirsi come associazione
di diritto privato in conformità della legge 168/17, adeguando il proprio statuto
alle norme del Codice Civile sulle persone giuridiche private a natura associativa”
».

Mi preme, come detto, dare un contributo tecnico.
Le Associazioni agrarie, anzi i domini collettivi che le Associazioni sono chiamate
a gestire, vengono definite dalla L. 168/2017 come “ordinamenti giuridici primari”
in attuazione, soprattutto, dell’art. 2 Costituzione.

Questa qualifica attribuisce ai domini collettivi – intesi come complessa organizzazione
costituita da terre collettive, popolazione titolare degli usi civici sulle stesse
ed Università agrarie quali enti gestori – uno statuto del tutto peculiare.
Il riconoscimento della natura di ordinamento giuridico primario
implica che lo Stato italiano riconosce valore di legge primaria
agli statuti e consuetudini che regolano tali realtà.
Lo Stato non vuole che le Università Agrarie si adeguino al codice civile, ma vuole
che si autodeterminino, dandosi proprie regole in armonia con le proprie tradizioni.

Si tratta, se vogliamo, di un ritorno allo spirito della Legge Tittoni del 1894, costitutiva
delle Università agrarie. Il riconoscimento della personalità giuridica era semplicemente
il riconoscimento della esistenza e della autosufficienza di queste realtà nell’ambito
della propria organizzazione interna.

Non si cada nell’equivoco di identificare la personalità giuridica delle Associazioni agrarie
con quella prevista dal codice civile per le Associazioni in genere.

Per spiegarmi meglio, faccio l’esempio storico di quello che accadde l’indomani
della approvazione della Legge del 1894. Si generò una certa confusione,
e proprio l’Università agraria di Tolfa scrisse all’onorevole Tommaso Tittoni,
padre della legge suddetta. Come ricorda Paolo Grossi nel suo libro:
“Un altro modo di Possedere, l’emersione di forme alternative di proprietà alla
coscienza giuridica preunitaria” (1977), gli utenti di Tolfa scrissero a Tittoni:

«Ora vogliono applicarci la legge sulle Opere pie; ora la prefettura vuole applicarci
la legge comunale e provinciale; ora vogliono invece che siamo soggetti ad altre
leggi speciali: diteci, qual’è la legge che ci regola?».

E Tittoni ricordava: «Io dovetti rispondere: Nessuna, perché
questa legge regolatrice del vostro essere non esiste».

Oggi si è rinnovato quello stesso spirito di una legge italiana che vuole unicamente
riconosceree rispettare l’autonomia di ogni Università agraria.
Pertanto, non si cada nell’equivoco di confondere la regola che gli utenti di Tolfa
debbono darsi con le regole di altri ordinamenti. Il codice civile
può essere un orientamento, ma non è la regola delle Università Agrarie.

— Daniele Natili

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