23 Aprile, 2024
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Bracciano. MOZIONE SUL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI CON AGEVOLAZIONI dei consiglieri Tellaroli e Persiano

Al sig. Sindaco del
Comune di Bracciano

Al sig. Presidente del Consiglio
Comunale di Bracciano

e, p.c.:

Ai Capigruppo Consiliari del
Comune di Bracciano

 

OGGETTO: MOZIONE SUL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI CON AGEVOLAZIONI.

 

Il sottoscritti Marco Tellaroli e Alessandro Persiano, in qualità di Consiglieri Comunali,

 

PREMESSO:

  • che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
    • uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
    • l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
  • che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
    • IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore
      di immobili, escluse le abitazioni principali;
    • TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore
      che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
    • TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014):

  • commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
  • commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti);
  • commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili);
  • commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

 

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014):

 

Comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

 

  1. a) per quanto riguarda la TARI:
  • i criteri di determinazione delle tariffe;
  • la classificazione delle categorie di attivita’ con omogenea potenzialita’ di produzione di rifiuti;
  • la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  • la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi’ della capacita’ contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
  • l’individuazione di categorie di attivita’ produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficolta’ di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attivita’ viene svolta;

 

  1. b) per quanto riguarda la TASI:
  • la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi’ della capacita’ contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
  • l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e’ diretta.

 

Comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

 

Comma 688. Il versamento della TASI e della TARI e’ effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita’ di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita’ per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Comma 689. Con uno o piu’ decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita’ di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

 

Comma 690. La IUC e’ applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e’ applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 

Comma 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonche’ la gestione dell’accertamento e della riscossione
della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalita’ di versamento del corrispettivo.

 

Comma 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attivita’ organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita’, nonche’ la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

 

VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

 

CONSIDERATO che:

  • la IUC si compone dell’Imposta Municipale propriamente detta (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
  • la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di Stabilità;
  • la Determinazione Registro Generale n. 1155 del 26 luglio 2018 considera prorogate le tariffe previgenti in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di stabilità 2018);

 

DOPO AVER OTTENUTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto ex DL 174/2012;

 

tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali

 

IMPEGNANO

l’Amministrazione Comunale

 

  • a dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
  • a stabilire per l’anno 2019 le seguenti AGEVOLAZIONI ed ESENZIONI:
    1. la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano all’interno del nucleo familiare un disabile con un’invalidità al 100% non ricoverati in istituto, risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, o malato cronico, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (connotazione di gravità)
    2. a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare risultante da apposita certificazione DSU ordinario (dichiarazione sostitutiva unica), non sia superiore ai seguenti scaglioni :

 

componenti limiti di reddito DSU (con un solo disabile) limiti di reddito DSU (con più disabili):
1 12.000,00 15.000,00
2 15.000,01 18.000,00
3 18.000,01 21.000,00
4 21.000,01 23.000,00
oltre i quattro componenti:
> 4 23.000,01 25.000,00

 

E a condizione, altresì, che i componenti del nucleo familiare residenti siano proprietari dell’unico immobile adibito ad abitazione principale, per il quale è richiesta la riduzione, la riduzione medesima da applicare è pari al 30% sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile;

 

  • a stabilire che tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dal presente atto, per essere applicate, devono essere richieste dal contribuente interessato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione, presentando all’Ufficio Protocollo dell’Ente, relativa domanda, corredata delle documentazioni necessarie, redatta sui modelli appositamente predisposti;
  • a precisare che le tariffe si intendono al netto dell’addizionale provinciale e delle agevolazioni e riduzioni previste da regolamento;
  • a stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno 2019 sia effettuato in due rate, aventi le scadenze previste dal Comune di Bracciano e che è consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata;
  • a prevedere all’inserimento nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2016, di un apposito articolo che dia la possibilità al Consiglio Comunale di Bracciano di proporre annualmente agevolazioni ed esenzioni a favore di particolari categorie di cittadini;
  • a proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2019 così come approvate con la presente mozione.

 

Bracciano, 09/10/2018

Consiglieri portavoce M5S

Marco Tellaroli

e

Alessandro Persiano

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