26 Aprile, 2024
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Famiglia. La riforma sui figli e non solo

E’ passata da qualche tempo la legge tanto auspicata e desiderata. I figli, oggi, sono solo figli. Dal momento dell’attuazione di questa riforma, sparisce dal codice civile ogni aggettivo connesso alla parola figli, come “naturali”, “legittimi” o “adottivi”, e gli articoli che prevedevano delle differenze saranno eliminati o riformulati. La riforma sancisce il principio di unicità dello stato di figlio.

Per comprendere le ragioni più profonde poste in essere da tale riforma, vorrei sviluppare la mia idea in merito alla relazione esistente, secondo me, tra la riforma e le controversie che si sono scatenate in Francia all’inizio del 2013, circa il matrimonio omosessuale, nonché la relazione con l’espansione della legge Reale-Mancino (che punisce gli atti di discriminazione basati sull’origine etnica, la nazionalità e la religione) all’orientamento sessuale e alla religione.

Le manifestazioni contro il progetto di legge che apre il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, hanno radunato, sulle strade di Parigi, il 13 gennaio scorso, tra le 350 e le 800 mila persone. Il progetto di legge prevede di modificare il codice civile, al fine di includere i casi delle famiglie LGTB. In un primo momento il progetto prevedeva, quando necessario, di sostituire il termine “genitori” a quello di “padre” e “madre”, sancendo, in tal modo, l’unicità genitoriale.

Sui cartelloni delle manifestazioni, da parte degli anti-manitromialisti gay, si leggeva: “Non toccate il Codice Civile”. Dimenticavano tuttavia che il codice civile, creato nel 1804 da Napoleone, continua ad essere modificato di pari passo all’evoluzione della società, specialmente per ciò che riguarda la famiglia.

Nel 1884, ristabilisce il diritto al divorzio. Nel 1912, autorizza l’accertamento della paternità. Nel 1938, definisce la capacità giuridica delle donne sposate, fino ad allora dipendenti dal marito nella stipulazione di contratti e nel citare in giudizio. Nel 1965, integra la riforma dei regimi matrimoniali. Nel 1970, elimina l’ineguaglianza giuridica tra figli naturali e illegittimi. Nel 1999, si ha l’adozione dei pacs.

Chiaramente, il codice civile è, come il diritto in generale, una materia viva, che si evolve insieme con la società. Presupporre che tale documento debba restare “immodificato” è dunque un controsenso storico.

E questo mi riporta sulle motivazioni che sono alla base della riforma per quanto riguarda l’eliminazione di ogni discriminazione, anche formale, fra diverse tipologie di figli. Esistono i figli nati all’interno del matrimonio (denominati prima figli “legittimi”), quelli nati da una coppia non sposata (cosiddetti figli “naturali”) e gli adottivi. La riforma, annullando queste differenze, ha apportato significative modifiche nell’ambito del diritto ereditario, nel legame di parentela e nella separazione. In particolare, una differenza che ancora residuava prima della riforma riguardava il legame di parentela con i parenti dei genitori. Era stato riconosciuto in giurisprudenza che il figlio naturale (nato al di fuori del matrimonio) fosse considerato discendente dei nonni, ma non aveva un vincolo di parentela con zii e cugini.

Questo non era un problema che avrebbe potuto influire su un’eventuale affidamento del bambino in caso di morte di entrambe i genitori, ma di sicuro la questione aveva risvolti nel diritto ereditario (il nipote non avrebbe ereditato dallo zio senza figli o ascendenti o fratelli senza una specifica disposizione testamentaria).

Per quanto riguarda la separazione, i genitori di figli naturali dovevano rivolgersi, prima, al Tribunale dei Minori, a differenza delle coppie sposate per le quali era competente il Tribunale Civile. Via anche questa regola: il giudice sarà lo stesso  per chi è sposato e chi no.

Se oggi la nostra fosse società fosse rappresentata quasi esclusivamente da coppie sposate e/o da una quota marginale di coppie di fatto e, per giunta, eterosessuali, probabilmente, la riforma non sarebbe così essenziale, perché che gran parte dei figli sarebbero “legittimi”, senza ripercussioni sul diritto ereditario. Evidentemente, a mio avviso, questa riforma è stata dettata anche da un’evoluzione della famiglia: aumento dei rapporti di convivenza a scapito dei matrimoni, aumento significativo delle separazioni, aumenta sempre di più il numero delle cosiddette famiglie “allargate”, aumentano i matrimoni misti… e chissà cos’altro accadrà in futuro, visto che si profila la possibilità di autorizzare matrimoni omosessuali in diversi paesi.

Consideriamo cosa accadrebbe in mancanza di questa riforma. Probabilmente scoppierebbero delle vere e proprie “guerre legali” tra figli naturali e legittimi appartenenti alla stessa famiglia, con ripercussioni sulle generazioni successive e ingenti danni sui patrimoni familiari. In sintesi, si andrebbe dritti verso una spaccatura della famiglia. Al contrario, tale riforma permette di evitare un possibile scontro frontale tra figli “diversi” e, indirettamente, rafforza la famiglia e il patrimonio familiare.

E questo rafforzamento familiare e patrimoniale passa anche attraverso l’estensione della legge Reale-Mancino all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Si tratta di una legge italiana introdotta nel 1993 che condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista, e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali. La legge punisce anche l’utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici. E’ il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio. Da tempo si discute in merito ad una possibile estensione della Legge Mancino ai reati basati sulla discriminazione in base all’orientamento sessuale. E da qui il passo verso l’autorizzazione ai matrimoni fra persone dello stesso sesso mi sembra una conseguenza logica, che probabilmente sarà attuata di pari passo con l’evoluzione della società. Di fronte ad una possibile “scossa” di questo calibro nel diritto di famiglia, è importante, prima di tutto, assicurare la stabilità e la tranquillità dei minori. Tale stabilità è assicurata, soprattutto e, forse, esclusivamente, attraverso l’eliminazione di ogni forma di discriminazione tra figli. Infatti, i figli, siano essi naturali o legittimi, eterosessuali o omosessuali, italiani o stranieri, di diversa religione o credo politico, rimangono, prima di tutto, dei figli. Pensiamo a come sarebbe “simbolicamente” escluso dalla società un minore che, oltre ad essere considerato “ figlio naturale” (quindi non legittimo), appartenesse anche a una minoranza etnica e religiosa (magari perché proveniente da un matrimonio misto) o fosse omosessuale o, ancora, i suoi genitori fossero gay. A questo punto, le “guerre legali” tra figli naturali e legittimi per il diritto ereditario si estenderebbero anche a “guerre legali” per i diritti umani. Quindi, tale riforma, oltre a proteggere indirettamente l’unità familiare e l’integrità del patrimonio familiare, attutisce anche i cosiddetti crimini d’odio fra realtà familiari molto diverse fra loro.

Questa riflessione mi rende consapevole anche del fatto che il vero stravolgimento della famiglia non consiste nella diminuzione dei matrimoni civili, nell’aumento delle convivenze, nell’incremento dei matrimoni misti e nemmeno nella possibilità di matrimoni fra persone dello stesso sesso.

Il vero stravolgimento consiste nel capovolgimento dei ruoli: ora sono i figli a dare stabilità alla famiglia e non i genitori. Per questo, forse, la riforma della famiglia va attuata dai figli e non dai genitori. Applicando, infatti, una riforma che sancisca l’unicità dello stato di figlio, è possibile mantenere ancora l’idea o, almeno, il simbolo di famiglia. Accada quel che accada, che un genitore si risposi tre volte, che scopra di essere gay dopo dieci anni di matrimonio, che abbracci un’altra religione per dare significato alla sua vita o che decida di andare su Marte per scoprire altre forme di vita, difficilmente potrà fare a meno di andare a vedere il figlio ad una recita scolastica, ad una gara sportiva e altro; il figlio è sempre là, unico, che riporta costantemente il genitore verso i suoi doveri, che lo guarda dal basso, che testimonia concretamente il legame esistente. E questo legame, indistruttibile di fronte a qualsiasi cambiamento, deve essere tutelato anche dalla legge.

Mi sembra assurdo ammetterlo, ma oramai ho l’impressione che siano i figli a tenere in vita le famiglie, siano esse rigorosamente tradizionali o eccezionalmente bizzarre.

I costanti cambiamenti della famiglia nel corso degli ultimi due secoli dimostrano una tendenza progressiva e non conservativa della stessa. Tuttavia la famiglia non è mai stata messa in discussione. Nei suoi numerosi stravolgimenti si è sempre conservata, non si è mai smembrata, almeno come idea, simbolo. E questo anche perché, a mio avviso, ha sempre conservato la sua funzione fondamentale, ossia la cura e la protezione della prole.

Credo che il destino della famiglia sia di cambiare nel corso delle epoche, mentre il destino dei figli sia quello di rimanere tali, per indicare, di volta in volta, la giusta rotta da intraprendere in caso di tempeste e di naufragi da parte dei genitori. I figli sono sempre là, fedeli al loro ruolo e alla loro posizione, come un’isola tranquilla su cui approdare dopo lunghi periodi di navigazione in mare aperto. Questo per una semplice ragione: figli si nasce, genitori si diventa.

 Aurora Capogna

Bibliografia

P. Matteucci e M.E. Vincenzi, Niente più figli di serie B, La Repubblica, 10 luglio 2013, pag.20.

Padre e madre, codice civile…le controverità sul matrimonio omosessuale, traduzione del 21/01/2013 di una articolo comparso il 14/01/2013 su “Le Monde”, a Parigi.

Wikipedia, Legge Mancino.

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