10 Dicembre, 2024
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Dissuadere dal consumo di farine d’insetti può avere degli effetti collaterali

Il 23 marzo 2023 sono stati presentati 4 decreti interministeriali (MASAF, MIMIT e Salute) relativi alla commercializzazione e alle indicazioni da riportare nelle etichette dei prodotti e preparati destinati all’alimentazione umana contenenti farine/polvere d’insetti approvate dalla Commissione europea nei regolamenti 169/2022 e 188/2022, e nello specifico l’Acheta domesticus (grillo domestico), l’Alphitobius diaperinus ( verme della farina minore), la Locusta migratoria e la Tenebrio molitor (larva gialla della farina).

Per ognuno di questi novel food ci sono stati preliminari pareri positivi da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

I decreti sono stati inviati a Bruxelles per ricevere l’eventuale via libera.

In sostanza lo Stato italiano, ispirandosi al principio della precauzione e alla difesa della tradizione alimentare, vorrebbe che i prodotti agroalimentari che contengono farina/polvere d’insetto avessero un’etichettatura particolare, fossero venduti in aree separate, fossero facilmente identificabili e non fossero inseriti in prodotti agroalimentari tipici della dieta mediterranea come il pane e la pizza.

Per capire se questa “puntualizzazione legislativa” fosse veramente necessaria abbiamo chiesto un’opinione all’avvocato Valeria Paganizza, esperta di diritto alimentare e docente al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova.

Riportiamo di seguito il parere ricevuto.

“Gli insetti (intesi come animali interi o alimenti isolati o ottenuti a partire da essi), nell’Unione europea sono considerati “nuovi alimenti”, disciplinati dal Regolamento (UE) 2015/2283. Un alimento è nuovo quando: a) non sia stato consumato significativamente nell’Unione europea prima del 15 maggio 1997 e b) appartenga ad una delle categorie individuate dal Regolamento (tra cui gli alimenti isolati, costituiti o prodotti a partire da animali o loro parti).

Prima di essere immesso in commercio un nuovo alimento deve essere autorizzato dall’Unione europea, a seguito di un iter di valutazione del rischio condotto da EFSA sulla base degli studi presentati dai richiedenti. Per una maggiore trasparenza, il Regolamento (UE) 2019/1381 impone la notifica preventiva degli studi ad EFSA sia da parte degli operatori che decidano di presentare una domanda di autorizzazione che richiederà l’espressione di un parere da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (come nel caso dei nuovi alimenti) sia da parte dei laboratori e centri di ricerca che compiono studi e analisi su incarico degli stessi operatori. Sarà poi compito dell’EFSA rendere accessibili questi studi.

L’autorizzazione all’immissione in commercio del nuovo alimento viene rilasciata con Regolamento di esecuzione della Commissione: il Regolamento contiene tutte le indicazioni e condizioni di uso del nuovo alimento, incluse le informazioni obbligatorie ulteriori (rispetto a quelle già obbligatorie ex Reg. (UE) n. 1169/2011 ) richieste per il nuovo prodotto (alcuni insetti, ad esempio, possono provocare allergie analoghe a quelle dei crostacei e di ciò il consumatore sarà informato).

Ogni regolamento di autorizzazione specifica chiaramente gli usi “autorizzati” di quel nuovo alimento. Così, ad esempio, per gli insetti, sarà previsto se possano essere venduti interi, in polvere, in forma disidratata, caramellati, impiegati per la produzione di crackers, ecc.

In generale, una volta autorizzato, l’alimento potrebbe essere astrattamente immesso in commercio da chiunque, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento di autorizzazione. Di fatto, tuttavia, il Regolamento sui nuovi alimenti ha previsto una procedura di protezione dei dati scientifici che sono stati necessari all’EFSA per effettuare la propria valutazione di sicurezza del nuovo alimento. La protezione dura cinque anni. Se è accordata, il Regolamento di autorizzazione lo specifica: la conseguenza sarà che solo il richiedente autorizzato potrà immettere in commercio questi alimenti (perché solo lui sarà a conoscenza dei dati fondamentali alla corretta produzione dell’alimento). Ovviamente il richiedente che abbia ottenuto la protezione potrà concedere in licenza d’uso i dati medesimi (consentendo la produzione/immissione in commercio a terzi di quegli stessi alimenti).

Nulla vieta ad altri operatori, peraltro, di presentare una propria domanda di autorizzazione, con dati scientifici propri.

Una precisazione: i dossier scientifici da presentare richiedono studi estremamente approfonditi (e costosi) a garanzia della sicurezza del prodotto.

A questo punto, fermo restando che il nuovo alimento autorizzato sarà senz’altro sicuro (altrimenti la domanda sarebbe stata rigettata), la possibilità di ingannare il consumatore o aggirare la norma è assolutamente nulla.

Da un lato, le norme di applicazione generale, come il Regolamento (UE) n. 1169/2011 chiariscono quali sono le informazioni obbligatorie: tra queste, l’elenco degli ingredienti. L’operatore che utilizzasse insetti (o derivati) come ingredienti sarà tenuto ad indicarli in etichetta.

Dall’altro, chiunque intenda immettere in commercio insetti non lo farà certo per celarne la presenza nell’alimento finito, anzi! Si tratta di una nuova opportunità commerciale che punta proprio alla diversità: non c’è nessun interesse del produttore di alimenti a base di insetto o contenente insetti a nasconderne la presenza (con quel che è costato il procedimento di autorizzazione, poi!).

Analogo discorso per la carne ottenuta da coltivazione cellulare.

Tutto quanto detto sinora non tiene in considerazione, ovviamente, possibili condotte fraudolente da parte di operatori criminali: questi ci sono in ogni settore ci saranno sempre. Immaginiamo una persona che, in assenza di autorizzazione, allevi e produca farina di locusta migratoria e la venda ad un ignaro pasticcere/panettiere/pastaio ecc ecc: è evidente che sta a quest’ultimo sincerarsi della “legalità” della fonte di approvvigionamento (e anche su questo punto sui giornali si vedono, purtroppo, dichiarazioni di operatori piuttosto sprovveduti). Su questo aspetto proporrei un corso per operatori del settore alimentare: non tutti hanno purtroppo la consapevolezza di cosa si possa o non si possa fare.”

Da quanto espresso sembrerebbe che i 4 decreti interministeriali non siano necessari, anche perché così facendo si rischia di sminuire il ruolo dell’EFSA e più in generale degli scienziati per gli aspetti salutistici relativi al consumo della farina/polvere d’insetti. La “cattiva figura” fatta dalla comunità scientifica nei primi mesi della pandemia causata da un clima di grande incertezza e scarsa etica di alcuni giornalisti ha fatto perdere fiducia di una parte della popolazione sul ruolo dell’esperto, e questo non è sicuramente un bene per un paese libero, democratico ed evoluto come il nostro.

Per approfondire il tema trattato in questo editoriale consigliamo la lettura del libro di Valeria Paganizza “Bugs in law. Insetti e regole dai campi alla tavola“. (fonte Ruminantia)

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