Martedรฌ 14 marzo 2023 รจ stata sottoposta alla XIII Commissione permanente per lโagricoltura la Proposta di Legge (C. 752 Carloni)ย per favorire il ricambio generazionale, la promozione e lo sviluppo dellโimprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Benchรฉ il settore agricolo italiano sia indirizzato verso un modello gestionale piรน innovativo e dinamico rispetto al passato, appaiono ancora critici i dati relativi allโoccupazione giovanile. Gli ultimiย dati ISTATย rilevano che, negli ultimi dieci anni, si รจ riscontrata la perdita di circa il 20% delle aziende guidate da un soggetto under 35; infatti, se nel 2010 queste aziende erano 186.491, a distanza di dieci anni sono scese allโincirca a 104.886. Il dato รจ senzโaltro frustrante. Sembra infatti che i giovani imprenditori non riescano ancora ad emanciparsi nel proprio ruolo, considerando che,ย rispetto al 2010, oggi la percentuale di aziende agricole con capo azienda giovane รจ scesa dallโ11,5% al 9,3%.
Molteplici sono leย problematiche di ingresso nel settoreย che i giovani imprenditori agricoli possono avere, tra queste figurano sicuramente gli elevati costi di avviamento e lโalta volatilitร dei prezzi, la limitata disponibilitร di terreni da acquistare o da affittare, nonchรฉ la difficoltร di accesso al credito bancario per mancanza di garanzie patrimoniali.
Vediamo adesso, a tal proposito, in quale ottica si propone di intervenire e come si compone la proposta di legge Carloni, la quale si sostanzia in 18 articoli, divisi in sei Capi.
Capo I, finalitร e definizioni
Le finalitร consistono nellaย promozione e nel sostegno dellโimprenditoria giovanile nel settore agricoloย e nel rilancio del sistema produttivo agricolo, attraverso interventi volti a favorire lโinsediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore stesso.
Vengono dunque introdotte le definizioni di ยซimpresa giovanile agricolaยป o ยซgiovane imprenditore agricoloยป indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.
Pertanto, sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attivitร agricola ai sensi e per gli effetti dellโart. 2135 c.c. quando ricorraย una delle seguenti condizioni:
- che il titolare sia un imprenditore agricolo di etร compresa tra i 18 e i 40 anni;
- nel caso di societร di persone e di societร cooperative, che almeno la metร dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di etร compresa tra i 18 e i 40 anni;
- nel caso di societร di capitali, che almeno la metร del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli di etร compresa tra i 18 e i 40 anni, e che anche gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metร , dai medesimi soggetti.
Capo II, sostegno allโinsediamento dei giovani nellโagricoltura
Per realizzare le finalitร suddette, sarร istituito unย Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, a decorrere dallโanno 2024, per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.
Le risorse del fondo saranno destinate prioritariamente a interventiย finalizzati:
- allโacquisto di terreni e strutture necessari per lโavvio dellโattivitร imprenditoriale agricola;
- per lโacquisto di beni strumentali, con prioritร per quelli destinati ad accrescere lโefficienza aziendale;
- allโampliamento dellโunitร minima produttiva;
- allโacquisto di complessi aziendali giร operativi.
Vengono introdotte disposizioni in materia diย regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Tale agevolazione consiste nel pagamento di unโimposta sostitutiva, determinata applicando lโaliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito dโimpresa prodotto nel periodo dโimposta. Ne vengono poi indicati i limiti temporali in cui lo stesso puรฒ applicarsi, nonchรฉ i soggetti che possono beneficiarne. Tale beneficio รจ riconosciuto a condizione che i soggetti suindicati non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti, altra attivitร dโimpresa e che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. ร in oltre previsto, che i soggetti che si avvalgono del sopracitato regime agevolato non sono tenuti a versare per un determinato periodo di tempo lโimposta regionale sulle attivitร produttive, di cui al D.lgs. 446/1997.
Sono poi previsteย agevolazioni in materia di compravenditaย di fondi rustici, stabilendo che, i contratti di compravendita aventi ad oggetto lโacquisto di fondi rustici del valore non eccedente i 200.000 euro, stipulati da giovani imprenditori agricoli, possono essere rogati direttamente dal segretario comunale del luogo in cui il fondo รจ ubicato.
Sono introdotte anche disposizioni in materia diย esoneri contributivi, prevedendo la concessione di un esonero contributivo (nella misura del 100% dellโaccredito contributivo presso lโassicurazione generale obbligatoria per lโinvaliditร , la vecchiaia ed i superstiti e per un periodo massimo di trentasei mesi) in favore dei coltivatori diretti del fondo e degli imprenditori agricoli professionali, di etร inferiore a 41 anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali. ร poi previsto un ulteriore periodo di esonero contributivo di dodici mesi (nella misura del 66%,) e uno successivo di ulteriori dodici mesi (nella misura del 50%) in favore dei soggetti suindicati. Tuttavia il predetto esonero contributivo non รจ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. ร inoltre previsto, che lโINPS comunichi al MASAF, e, agli altri Ministeri interessati, i dati relativi alle nuove iscrizioni effettuate ai sensi della disposizione in esame.
Capo III, misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale
A tale scopo, รจ prevista lโintroduzione di unย credito dโimposta per investimenti in beni strumentali. In particolare, si riconosce ai soggetti destinatari della proposta di legge che qui ci occupa, la possibilitร di usufruire di un credito dโimposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali idonei a migliorare la redditivitร dellโazienda agricola. Gli oneri finanziari inerenti allโattuazione della predetta norma, sono previsti in 30 milioni di euro annui a decorrere dallโanno 2023.
Ancora, sono previste disposizioni in materia diย agevolazioni fiscali per lโampliamento delle superfici coltivate, stabilendo che i giovani coltivatori diretti e i giovani imprenditori agricoli, iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati, in caso di acquisto o di permuta di terreni, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50% di quelle ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Abrogando cosi, a partire dal primo gennaio 2023, il comma 5 dellโart. 14 della L. 441/1998.
Il provvedimento introduce ancheย ย agevolazioni fiscali per redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, stabilendo che per le attivitร esercitate dai soggetti di cui allโart. 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui allโart. 2135 c.c., nonchรฉ per le attivitร di fornitura di beni e servizi, come lโagricoltura sociale, lโenoturismo, lโoleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito รจ determinato applicando allโammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dellโimposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivitร , il coefficiente di redditivitร del 15%.
In materia diย prelazione di piรน confinantiย sono dunque previste alcune ipotesi di prelazione legale, al ricorrere delle quali รจ riconosciuto un preferenza nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di etร compresa tra i 18 e i 40 anni. Le ipotesi previste dallโarticolo sono: il diritto di prelazione, riconosciuto a determinate condizioni allโaffittuario, alย mezzadro, al colono o al compartecipe; il diritto di riscatto che si determina, allorchรฉ il proprietario del fondo non provveda ad effettuare la prescritta notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita; e il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, nel caso di piรน soggetti confinanti.
In materia diย ristrutturazione dei fabbricati rurali, viene riconosciuto in favore dei soggetti di cui allโart. 2 (giovane imprenditore agricolo) un credito dโimposta pari al 25% della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, specificando le modalitร ed i limiti di utilizzazione del credito e prevedendo che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, e che sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto la medesima spesa, a condizione che tale cumulo non determini il superamento dellโimporto della spesa sostenuta. Vengono anche stabilite anche le condizioni e le modalitร di cedibilitร del suddetto credito dโimposta.
In materia diย servizi di sostituzione, sono previste misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dellโimprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e lโassistenza a minori di etร inferiore a otto anni. Le risorse del Fondo per lo sviluppo dellโimprenditoria giovanile in agricoltura, saranno destinate, in misura pari al 50%, anche al cofinanziamento dei programmi regionali.
Capo IV, Accesso al credito
Questo capo introduce misure volte aย favorire lโaccesso al credito. Prevedendo la stipulazione di una apposita convenzione tra il Ministero dellโagricoltura, della sovranitร alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dellโeconomia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato โ Regioni e lโABI (Associazione bancaria italiana) volta a definire le modalitร e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato, nonchรฉ alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli. Dette agevolazioni si applicheranno a tutti i contratti bancari e consisteranno nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validitร del contratto. Per far fronte agli oneri della presente disposizione รจ prevista lโistituzione di un Fondo, a partire dallโanno 2023, con dotazione diย 40 milioni di euro annui. Le modalitร di attuazione del presente articolo saranno definite con decreto del Ministro dellโeconomia e delle finanze.
Contestualmente vengono introdotte anche misure perย favorire lโaccesso al microcredito, intervenendo sullโart. 111 co. 1 D.lgs. 385/1993, (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nel senso di ampliare la possibilitร di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in questโultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di etร e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
Capo V, disposizioni in materia di lavoro agricolo
Con la presente proposta si istituisce lโOsservatorio nazionale per lโimprenditoria e il lavoro giovanile nellโagricolturaย (ONILGA). Tale organismo sarร composto da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.
Tra le diverseย competenzeย ad esso attribuite rientreranno:
- la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilitร di occupazione dei giovani nel settore agricolo;
- lโanalisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione, al fine di individuare le opportunitร per lโimprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nellโagricoltura;
- il collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonchรฉ con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dellโimprenditoria agricola giovanile;
- la consulenza e il supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e lโattuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
- la promozione di politiche attive, comprese le attivitร formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dellโimprenditoria agricola giovanile nonchรฉ la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformitร a quanto previsto dalla normativa dellโUE;
- il supporto allโazione del Governo, in relazione allโobiettivo di promuovere le azioni dellโUnione europea in favore dellโimprenditoria e del lavoro giovanile nellโagricoltura nellโambito della programmazione della politica agricola comune.
Viene inoltre specificato che sarร ilย MASAFย a provvedere al funzionamento dellโONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo VI, ulteriori misure in favore dellโimprenditoria giovanile in agricoltura
Vengono previste disposizioni in materia diย successioni e donazioni, introducendo unโesenzione dallโimposta sulle successioni e donazioni, dallโimposta catastale e dallโimposta di bollo e un assoggettamento allโimposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti โ per causa di morte o per donazione โ di beni costituenti lโazienda agricola, (ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale allโattivitร aziendale) in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi etร compresa tra 18 e 40 anni. Per tutti gli atti di cui sopra รจ poi prevista la riduzione di un sesto degli onorari notarili.
A seguire, le disposizioni in materia diย adempimenti contabili, consentono ai destinatari della presente proposta di legge, la possibilitร di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni previste e richieste dallโart. 2435ย bisย c.c.
Lโultimo articolo della proposta in esame,ย interviene in materia diย vendita direttaย prevedendo che i comuni โ nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dellโarticolo 4 del D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante lโutilizzo di posteggi โ possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo.
Concludendo questa disamina, รจ opportuno rilevare, che la proposta di Legge in commento, presentata dal Presidente della Commissione permanente Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, รจ stata accolta con favore, dai vertici di Confeuro, i quali riconoscono nella propostaย lโintenzione di promuovere e contribuire allo sviluppo dellโimprenditoria giovanile nel settore agricolo, e per i quali la stessa rappresenta una proposta importante anche per lo sviluppo e la continuitร dellโantica tradizione agricola italiana, nonchรฉ un incentivo per i piรน giovani ad investire il proprio futuro intraprendendo un percorso di studi pertinente al settore agroalimentare โ cosรฌ si รจ espressoย sul puntoย Andrea Michele Tiso, Presidente di Confeuro.
Attualmente la Proposta di Legge che fin qui ci ha occupato, e, che รจ stata meglio descritta in narrativa, รจย in corso di esame da parte della XIII Commissione Agricoltura, dove eventualmente potrร essere ragionevolmente emendata, nella speranza che lโoriginale impianto normativo non subisca eccessivi stravolgimenti e che siano salvaguardate le finalitร che la proposta mira a raggiungere. (Fonte Ruminantia)


