28 Marzo, 2024
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La controffensiva dello Stato alla brutalità

Le nuove misure di contenimento alla violenza di genere

 

Secondo una ricerca volta a individuare i tratti precursori della violenza agita (ovviamente ai fini della prevenzione), l’espressione più ricorrente che precede un’aggressione è “Te la sei cercata”.

Ebbene, riferendola come legge del contrappasso a tutti quei maschi dispotici carenti di buon senso (che uomini non sono), appare quanto mai propria nell’accogliere le nuove norme di contrasto alla violenza sulle donne, varate dal governo con un disegno di legge che va a implementare i precetti della legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”. Sono misure ancora più stringenti a sostegno di centinaia di vittime, strumenti affilati per gli operatori del diritto che combattono ogni giorno questa assurda barbarie. Negli 11 articoli del nuovo testo di legge, ci sono previsioni molto utili tra cui la possibilità per i magistrati di procedere d’ufficio nei casi più severi di maltrattamenti domestici, anche in assenza di denuncia della vittima che spesso non viene fatta per paura o vergogna. Si ritiene molto efficace anche la facoltà concessa alla polizia giudiziaria che procede a seguito di denuncia o querela in ambito di violenza domestica, di fare una segnalazione al Prefetto per l’adozione di misure di vigilanza dinamica della vittima, “qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione delle condotte violente”. Sicuramente congruo appare l’inasprimento delle pene per i reati di percosse, lesioni, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento che sono aumentate “se il fatto è commesso nell’ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito”.Le nuove norme prevedono anche l’arresto obbligatorio nei casi di violazione di divieto di avvicinamento con l’applicazione della misura cautelare coercitiva per evitare che il reo venga rimesso in libertà prima del processo e l’impiego del braccialetto elettronico, che nel caso di rifiuto o manomissione aprele porte del carcere. Vi è una introduzione normativa, però, che secondo l’esperienza e la formazione di chi scrive può rivestire carattere di particolare importanza ovvero quella che prevede la possibilità di sospensione della pena con la condizionale per questo tipo di reati, subordinatamente a un percorso di psicoterapia a cui i responsabili di abusi e violenze domestiche devono sottoporsi. La messa in discussione di sé e una revisione delle strutture di fragilità che caratterizzano questi maschi violenti, insieme a una precoce campagna di educazione da rivolgere alle giovani generazioni, rappresentano la chiave di volta per ridimensionare una problematica che sta assumendo proporzioni sempre più inquietanti. Viene difficile pensare a delle leggi più ferree ed efficaci di quelle che la consapevolezza può dettare a ciascuno, riportando il non senso della furia cieca a una più equa espressione delle singole interazioni emotive e affettive.

Gianluca Di Pietrantonio, criminologo forense

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