Cinque le questioni sollevate
Il Tribunale di Vercelli ha proposto domanda di pronuncia pregiudiziale il 20 luglio nella Causa C-450/21 sulla questione carta del docente e discriminazione sussistente con il personale precario.
Ricordiamo che da questa carta è escluso a priori anche il personale ATA. Questione che conferma ancora una volta come il personale ATA nella scuola sia poco considerato e rispettato.
Le questioni pregiudiziali sollevate
Sono ben cinque le questioni sollevate che ora richiamiamo dove in sostanza si chiede se la normativa comunitaria sussistente in materia di anti discriminazioni per i lavoratori a termine sia incompatibile con una norma interna quale quella italiana che non contempla per i precari i 500 euro.
1) Se la clausola 4, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare all’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che esclude espressamente il riconoscimento e il pagamento di una determinata retribuzione aggiuntiva di 500 euro a favore del personale docente del Ministero dell’istruzione assunto a tempo determinato, in quanto tale retribuzione aggiuntiva costituirebbe una retribuzione per la formazione e aggiornamento del solo personale assunto con un contratto a tempo indeterminato.
2) se una retribuzione integrativa di 500 euro annui, come quella di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 [e all’articolo] 2 del decreto legge n. 22/2020 (c.d. «Carta elettronica del docente»), destinata all’acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali e all’acquisto dei servizi di connettività, debba essere considerata inclusa nelle condizioni di impiego menzionate alla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
3) qualora si ritenga che tale indennità non rientri nelle suddette condizioni di impiego, se la clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in combinato disposto con l’articolo 150 [TCE], l’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’[U]nione Europ[e]a e l’articolo 10 della Carta Sociale Europea, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che riserva ai soli lavoratori con un contratto o un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la possibilità di accedere al finanziamento della formazione, nonostante si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti a tempo determinato;
4) se nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i prìncipi generali del vigente diritto [dell’Unione europea] di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati negli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nelle Direttive 2000/43 e 2000/78 e nella clausola 4 dell’accordo sul lavoro a tempo determinato, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come quella contenuta nell’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che consente di trattare in modo meno favorevole e di discriminare nelle condizioni di impiego e nell’accesso alla formazione, per il solo fatto che hanno un rapporto a tempo determinato, i docenti che si trovano in una situazione comparabile ai docenti a tempo indeterminato, per quanto riguarda il tipo di lavoro e le condizioni di impiego, avendo svolto le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche — didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell’esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente;
5) se la clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, letto alla luce e nel rispetto dei principi generali del vigente diritto [dell’Unione europea] di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che riserva ai soli lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la possibilità di accedere alla formazione.
Vedremo quali saranno gli sviluppi di questo contenzioso a dir poco interessante
(orizzontescuola)