19 Aprile, 2024
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Malaspina, ex Holliwood: il Comune ordina “la la cessazione immediata dell’attività di spettacolo e pubblico intrattenimento”

L’iniziativa è stata assunta dopo che i Carabinieri, a conclusione dell’attività di accertamento per l’attività svolta nel locale ad insegna “Malaspina” (ex Hollywood), in data 1 Luglio hanno elevato verbale di contestazione

illecito amministrativo, nonché violazione dell’art 16 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021, ordinando la chiusura dell’attività per cinque giorni e demandando al Comune l’emissione di provvedimenti consistenti nella ordinanza di cessazione immediata di attività di pubblico spettacolo.

Il Comune, quindi, è intervenuto prontamente con una ordinanza in cui si legge, fra l’altro:

«….Considerato che il soggetto e’ risultato violare le norme di cui all’art. 68 del R.D. n. 773/31 (TULPS) e l’ art. 666 C.P.comma 1 cosi come modificato dall’art 49 comma 1 lett B del D.L.vo 30/12/1999 nr 507(in luogo aperto al pubblico dava uno spettacolo pubblico senza la prescritta licenza dell’Autorità): in un locale autorizzato per somministrazione di alimenti e bevande con musica di sottofondo “dava per un elevato numero di invitati maggiore a 200 ,uno spettacolo/trattenimento danzante …….dagli accertamenti emergeva la presenza di allestimenti con strutture tipiche dell’attività di discoteca….la presenza di disk-jockey,la richiesta di pagamento all’ingresso di biglietto ,la pubblicità sui social network con previsione dell’evento…….elementi tali da far assumere allo spettacolo/trattenimento posto in essere le caratteristiche per il quale e’ necessaria la licenza  ex art 68 TULPS …omissis…”.

Ritenuto pertanto

di dover disporre, per i motivi indicati  nel verbale di accertamento e sopra meglio riportati, in assenza di licenza, la cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo, nonché successivamente dopo trenta giorni dall’avvenuta contestazione o notificazione della violazione  nei quali l’interessato puo’ far pervenire all’autorità competente i scritti difensivi e documenti e puo’ chiedere altresi’ di essere sentito,la quantificazione ed il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’ art. 666 comma 1 del codice penale cosi’ come modificato dall’art 49 comma 1 lett B del DLgs 30/12/1999 nr 507 che stabilisce che per “chiunque, senza licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico dà spettacoli o trattenimenti di diversa natura…omissis…è prevista una sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.549,00”;

ORDINA

al sig. Marcello Sforzini , nato a Trevignano Romano il 24/01/1956 ed ivi residente in via dell’Acquarella n 11 , nella qualità di amministratore e gestore del locale Malaspina con sede in Anguillara Sabazia via di Santo Stefano n 11C , la cessazione immediata dell’attività di spettacolo e pubblico intrattenimento (art. 68 TULPS) svolta in assenza di licenza, con decorrenza dal giorno della notificazione del presente provvedimento fino a presentazione di puntuale documentazione inerente l’attività da svolgersi e a nuove disposizioni nazionali in termini di apertura

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