28 Marzo, 2024
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MANZIANA: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO AL FINE DI PREVENIRE POSSIBILI CONTAGI

Ordinanza N. 3 del 19/05/2021

OGGETTO: MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO AL FINE DI PREVENIRE POSSIBILI CONTAGI

 

 

Il Sindaco

Richiamati:

  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021);
  • il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021).
  • l’articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
  • il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ed in particolare l’art. 50 comma 5 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
  • l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;
  • lo Statuto comunale;

Atteso che:

  • l’art. 3 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 prevede al comma 1 “dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, e’ assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”
  • in data odierna è stata accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di due operatori addetti al servizio di trasporto scolastico;
  • prontamente contattata la ASL competente territorialmente è stato possibile accertare che è in corso l’applicazione dei protocolli anti contagio vigenti, al momento non ancora perfettamente delineati;

Ritenuto, pertanto, nello spirito dell’Art. 2 comma 1 del D.L. 1° aprile 2021, sopra riportato, per improrogabili esigenze di salvaguardia della salute pubblica, in via cautelativa e precauzionale, al fine di scongiurare il possibile propagarsi dei contagi da COVID-19 e per garantire la possibilità che l’attività delle scuole sia svolta nel modo più sicuro, vada disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, nelle more della definizione dei protocolli di sicurezza da parte della ASL competente, invitando la Dirigente scolastica ad attivare la DAD così da assicurare la continuità delle attività scolastiche a garanzia del diritto allo studio;

Atteso che, nonostante il ritorno alla didattica in presenza sancito dal D.L. 52/2021, risponda ad un principio sacrosanto di favor verso questa modalità relazionale di insegnamento, la possibilità della sospensione, sia pure relegata ad “extrema ratio“, si ’impone oggi nel nostro territorio a causa dell’elevato rischio di contagio verificatosi sugli scuolabus, malgrado il rispetto delle vigenti linee guida per il trasporto scolastico e l’attuazione di tutte le imposte misure di prevenzione, considerato peraltro che un eventuale contagio potrebbe propagarsi anche nei plessi scolastici;

Ritenuto altresì, ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, demandare alla Dirigente scolastica il compito di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Valutato, pertanto, necessario emettere una ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. al fine di dare corso con effetto immediato alla sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale;

 

ORDINA

Nel recepire integralmente i contenuti del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, di sospendere in via immediata e sino a nuovo provvedimento la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, invitando la Dirigente scolastica a provvedere conseguentemente, per l’immediata attivazione della didattica a distanza, con la possibilità di garantire lo svolgimento di attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nel rispetto della normativa vigente.

 

DISPONE

che copia della presente ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata alla Prefettura di Roma, al comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al dirigente scolastico, alla ASL competente, ai gestori dei servizi scolastici, a tutti gli uffici comunali coinvolti;

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell’Ente  www.comune.manziana.rm.it, e che venga ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale;

il presente  provvedimento potrà  essere revocato  o modificato a seguito  delle prossime comunicazioni da parte della ASL competente territorialmente circa i protocolli di  sicurezza adottati.

 

INFORMA CHE

dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini:

  • ricorso al T.A.R. Lazio entro il termine di 60 giorni;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni

Manziana, 19/05/2021, Il Sindaco BRUNI BRUNO

 

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