12/01/2011
di D. Gasperini (Voltapagina federata API)- S.Manciuria (UDC – Vento di Centro) -
Qui sotto il testo dell’interrogazione congiunta API-UDC, inviata all’Ufficio di Presidenza Consiglio Comunale di Anguillara S. (Dott.ssa Marina INCHES) e al Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C DIV TRASPORTI.
Cio’ a seguito di molte lamentele sulla conformazione dei dossi che possono cagionare danni agli automobilisti . Seppur lodelovole l’iniziativa di installare tali strumenti per garantire ulteriormente l’incolumità dei pedoni e la sicurezza della viabilità chiediamo se il tutto è avvenuto secondo le normative vigenti e soprattutto con quali soldi di bilancio e che li ha realizzati.
TESTO:
I sottoscritti Consiglieri Comunali, Daniela GASPERINI,Capogruppo della Lista Civica Volta Pagina federata A.p.I. Alleanza per l’Italia e Geom. Sergio MANCIURIA Capogruppo UDC-Vento di Centro con il presente atto chiedono chiarimenti in merito alla conformità dell’installazione indiscriminata di dossi artificiali ai fini della sicurezza stradale.
Oggetto: Conformità installazione dossi artificiali sulla viabilità comunale
PREMESSO
D.L. 30/4/1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada”
L’ Art. 3, (Definizioni), comma 41 del C.d.S. definisce il dosso: “RACCORDO CONVESSO (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso”.
Qualcuno sostiene, che i passaggi pedonali rialzati non siano dei dossi, e quindi non si applichi la normativa sui dossi prevista dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (ex art. 179 DPR 495/1992).
In realtà tali opere, nella misura in cui modificano il profilo verticale della carreggiata, creano artificialmente un andamento longitudinale convesso e soprattutto, mentre per i dossi esiste un minimo di normativa in Italia, l’aggiramento dell’“ostacolo legislativo” avviene considerando le opere di rallentamento come “passaggio pedonale rialzato” o “opere architettoniche di rialzamento”, ma essendo completamente privo di normativa, pur avendo le caratteristiche di un dosso sembra non ne debba rispettare le limitazioni.
D.P.R. 495/1992 “Regolamento di attuazione del C.d.S.” (come modificato dal DPR 610/96)
L’art. 179 tratta dei rallentatori di velocità. In particolare, per i dossi artificiali, ci si deve riferire ai commi 4, 5 e 6 che vengono di seguito riportati.
Comma 4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di notte.
Comma 5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne e’ vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
Comma 6: i dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. Essi devono essere visibili sia di giorno sia di notte. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a. limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b. limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c. limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato.
L’art. 3, punto 58 del Cds definisce Strada Residenziale la zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali come stabilisce il regolamento di esecuzione al c.d.s. all’art.135 comma 12, tra i segnali utili alla guida , prevede l’uso del segnale n.318 come segnale indicante l’inizio e la fine della zona residenziale.
Il CdS all’art. 2 “definizione e classificazione delle strade”, comma 7, stabilisce la competenza comunale su tutte le strade urbane (classificate D, E, F) per cui sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
La direttiva Min.LL.PP. 24 ottobre 2000, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2000, n. 301, al punto 5.6 tratta degli impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare e ricorda che “una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.) poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l’impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che l’ordinanza che ne dispone l’impiego sia opportunamente motivata. I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, devono essere rimossi”.
La stessa direttiva rammenta che “il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione”.
VISTO
1. Con riferimento ai dossi di Via della Mola Vecchia dove non sono presenti segnali che indichino una qualche zona residenziale.
2. E’ anche una strada che attraversa il paese e che consente il transito dei mezzi di soccorso.
3. Con riferimento al dosso in località Stazione dinanzi la Chiesa Regina Pacis la realizzazione pari alla carreggiata originaria crea uno spazio a raso prima del marciapiede di evidente pericolosità per i pedoni
CONSIDERATO
Che l’installazione indiscriminata dei dossi seppur lodevole per garantire la maggior sicurezza della viabilità comunale , deve avvenire secondo le specificate rispondenze normative per non creare danno ai concittadini che si possano ripercuotere sulle casse dell’Ente
SI RICHIEDE
- L’elenco delle strade in cui sono posti i dossi, e che tale elenco contenga dettagliatamente la valutazione normativa e tecnica in base alla quale siano stati disposti.
- I capitolati di spesa del bilancio comunale con i quali sono stati istallati tali dossi.
- In base a quali norme possa essere autorizzato tale manufatto e diversamente, si richiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne sia disposta la rimozione nel rispetto dell’art. 2 del CDS comma 7 e dell’art. 179 comma 5 e 6 oltre che della direttiva Min.LL.PP. 24 ottobre 2000.