28 Marzo, 2024
spot_imgspot_img

Asl Roma F: nuova normativa sull’esenzione ticket per disoccupazione

La ASL RM F informa l’utenza interessata, che il DCA 105 del 11 marzo 2015, ha modificato il il precedente Decreto del 2011 relativamente alla definizione dei “soggetti disoccupati”.

Affinché sia riconosciuto il diritto all’esenzione E02, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’ Impiego in attesa di nuova occupazione.

Coloro che rientrano nella fascia degli aventi diritto all’esenzione (E02) per disoccupazione necessitano dei seguenti requisiti:

hanno avuto precedenti esperienze di lavoro per le quali sono stati versati i relativi contributi;

non sono impegnati in alcuna attività lavorativa;

sono immediatamente disponibili a una proposta di lavoro.

devono anche appartenere ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. Nell’esenzione rientrano anche i familiari suindicati.

Pertanto, non rientrano tra gli aventi diritto all’esenzione per disoccupazione le seguenti categorie:

i soggetti che non hanno mai svolto attività lavorativa e sono alla ricerca della prima occupazione (cosiddetti inoccupati)

il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma

i soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria

i soggetti che percepiscono l’indennità di mobilità in quanto iscritti nelle relative liste.

È altresì importante sottolineare che le autocertificazioni di esenzione (E01,E02,E03, E04) non saranno più valide nel momento in cui saranno presenti le condizioni dichiarate nella medesima (ad esempio: cessazione di vivenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell’anno precedente, ecc.), quando l’utente si reca a chiedere una prestazione sanitaria.

Il dichiarante, infatti, è obbligato, secondo le normative vigenti, a dare immediata comunicazione della cessazione delle condizioni di disagio, che consentono di godere del diritto dell’esenzione allo sportello della Medicina di Base del Distretto, al fine di essere cancellati dalle liste degli aventi diritto.

Ultimi articoli